Con il recepimento del Circular Economy package, si introducono significative novità per gli Operatori del settore packaging e dell’igiene ambientale. Infatti, dal 26 Settembre 2020 diventa obbligatoria l’apposizione delle etichette ambientali sugli imballaggi, legata essenzialmente alla tracciabilità del rifiuto originato dall’utilizzo degli stessi e alle informazioni dovute al consumatore, e, nel contempo, vengono gettate le basi per ampliare i sistemi di responsabilità del produttore, con la previsione, da qui ai prossimi anni, dell’emanazione di Decreti Ministeriali, con i quali il MATTM andrà a regolamentare
I temi
Etichettatura ambientale
Con il D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 (che modifica ed integra la parte IV del TUA), l’etichettatura ambientale diventa obbligatoria. Infatti:
- prima del recepimento delle Direttive del Circular Economy Package, il Legislatore europeo aveva previsto un sistema di etichettatura ambientale per gli imballaggi, che, nonostante fosse volontario, ha avuto una risposta straordinaria da parte delle imprese;
- dopo il recepimento, l’etichettatura ambientale è divenuta obbligatoria, in quanto risulta palesemente crescente richiesta di informazioni sulla sostenibilità ambientale in generale, e ancor più quando si parla di packaging.
Sorge, pertanto, l’esigenza, per i soggetti obbligati, di identificare i contenuti da riportare in etichetta.
L’etichettatura ambientale va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo. Può essere riportata alternativamente su:
- le singole componenti separabili
- il corpo principale dell’imballaggio
- la componente che riporta già l’etichetta e rende più facilmente leggibile l’informazione da parte del consumatore finale
Quale contenuto per le etichette ambientali? Quale deve essere la normativa da applicare per le informazioni da inserire al suo interno?
La responsabilità estesa del produttore
La responsabilità estesa del produttore (EPR) consiste in un regime, di solito giuridicamente riconosciuto, secondo il quale chi immette nel mercato un prodotto o anche un servizio che utilizza quel prodotto deve aver cura di gestirne il suo ciclo di vita, in genere anche riguardo alla sua fase post-consumo. Abitualmente all’introduzione di questo regime si associa l’obbligo di raggiungere determinati obiettivi minimi sull’ecoprogettazione e/o prevenzione dei rifiuti e della loro pericolosità, ma più in generale sulla raccolta e/o riciclaggio dei rifiuti derivanti dal consumo di tali prodotti.
Con il recepimento viene introdotta per la prima volta una definizione di Responsabilità estesa del Produttore, intesa come quell’insieme di misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.
Entro il 5 gennaio 2023 i regimi EPR già vigenti negli Stati membri dovranno essere armonizzati con tali criteri. In Italia esistono in questo momento 8 settori sottoposti a regime EPR.
L’altra novità più rilevante del Dlgs. 116/2020 consiste nella previsione di requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore, ovvero di requisiti minimi generali richiesti ad ogni sistema di EPR che andranno ad operare in ambito nazionale, da stabilirsi mediante decreto.
Quale sarà l’impatto sugli operatori del settore? Come andrà ad incidere, sugli operatori del recupero l’obbligo di assicurare la ERP mediante la copertura di tutti i costi derivanti dall’immissione sul mercato dei prodotti (es. costi della raccolta differenziata, costi di cernita e trattamento, costi per una congrua informazione ecc.), per cui i produttori di tali manufatti saranno tenuti a versare un contributo finanziario. A questo proposito, viene precisato che quando tale contributo deve essere adempiuto in modo collettivo, esso dovrà essere “modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose (..)”.
Gli interventi
Ne parleremo assieme a:
- Avv. Della Valle, Confindustria Cisambiente, Vicepresidente
- Dott.ssa Lucia Leonessi, Confindustria Cisambiente, Direttore Generale
- Dott. Massimilano Ubertini, Amministratore Delegato, Messersì packaging
- Dott. Carlo Lusi, Direttore Commerciale Sumus Italia
- Dott. Antonio Foresti, Amministratore Delegato, Jcoplastic
- Dott.ssa Simona Fontana, Responsabile Centro Studi / Area Prevenzione, CONAI
Modera i lavori Stefano Sassone, Confindustria Cisambiente, Direttore Area Tecnica.
Collegamento
Per assistere all’evento: https://us02web.zoom.us/j/5450949945