In tale contesto è da registrare la presa di posizione della Regione Lombardia nei confronti delle competenti autorità (provinciali), sostenuta attivamente anche da Cisambiente, la quale ha fornito delle indicazioni a precisa richiesta delle imprese interessante, in merito all’interpretazione dell’art. 184-ter nei confronti del MATTM circa la salvaguardia delle autorizzazioni vigenti (evitando quindi il ripetersi del “pasticciaccio” di Brescia, dove si corre il rischio di revoca delle autorizzazioni a ben 120 imprese del comparto): con esse, secondo il principio “tempus regit actum” (ovvero ogni atto va valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento), in assenza anche di una risposta del Ministero dell’Ambiente, è legittimo conservare le autorizzazioni previgenti la data del 18 giugno 2019: infatti la modifica della normativa primaria ai requisiti “end of waste”, divenuta esecutiva in tale data con lo “sbloccacantieri”, interviene solamente da quel momento in avanti, e farebbe salvo quanto prima autorizzato.