Modificazione in vista del Regolamento CLP, per far fronte alle emergenze sanitarie

La Comunità Europea sta considerando l’ipotesi di apportare modificazioni alle indicazioni del Regolamento comunitario CLP (n. 1272/2008, “Classification, labelling and Packaging) necessario alla classificazione dei rifiuti come pericolosi, con un paio di proposte rilasciate sul finire dello scorso Agosto.

Le proposte di modifica

È quanto emerge dalle proposte di modifica, contenute in due distinti regolamenti presentati il 31 agosto 2020 (nn. 5758 e 5759), che riguardano in primis le informazioni da fornire in materia di risposta di emergenza sanitaria, contenute nell’allegato VIII del regolamento “Clp” 1272/2008/Ce.

L’obiettivo della UE è quello di far fronte alle criticità emerse durante il periodo più intenso dell’emergenza sanitaria (ed evitare che il problema si possa nuovamente presentare nel caso di un nuovo lock-down), e in particolare far fronte alle preoccupazioni espresse dagli operatori del settore, a riguardo dell’utilizzo di materie prime aventi una composizione altamente variabile o sconosciuta, il ricorso a molteplici fornitori o l’interessamento di catene di approvvigionamento complesse.

La proposta n. 5758

Ad oggi, gli importatori e gli utilizzatori a valle comunicano le informazioni sulle miscele chimiche pericolose che immettono sul mercato agli organismi designati degli Stati membri[1]. A tal proposito, occorre sottolineare come il regolamento (UE) 2017/542 della Commissione intervenga sul Regolamento CLP, mediante l’aggiunta di un allegato che armonizza le informazioni da fornire in materia di risposta di emergenza sanitaria, ovvero l’Allegato VIII, sopra richiamato [2].

La Commissione Europea, sviluppando un apposito studio, che ha consentito la valutazione della legittimità delle istanze e l’impatto sui soggetti obbligati, ha rimarcato la necessità di modificare tale allegato [3], ed in particolare di aggiungere un paragrafo 8 all’articolo 25 e di modificare  lo stesso , con l’obiettivo di risolvere le questioni di praticabilità, ed in particolare la difficoltà o impossibilità di conoscere la composizione esatta dei prodotti nei casi in cui sono utilizzate materie prime aventi una composizione altamente variabile o sconosciuta, per cui si deve fare ricorso a molteplici fornitori per i componenti conservati nello stesso recipiente oppure vengono interessate catene di approvvigionamento complesse.

La proposta, come evidenziato nelle premesse all’atto, risponde alle preoccupazioni espresse, ossia la difficoltà o impossibilità di conoscere la composizione esatta dei prodotti nei casi in cui sono utilizzate materie prime aventi una composizione altamente variabile o sconosciuta, introducendo una soluzione di natura generale mediante il concetto di “gruppo di componenti intercambiabili” (“ICG”) come pure  prevedendo soluzioni settoriali specifiche per quanto riguarda il gesso, il calcestruzzo preconfezionato, il cemento, i carburanti e le pitture personalizzate.

La proposta n. 5759

Invece la Commissione, con la proposta n. 5759 intende fornire una soluzione per quanto riguarda le pitture personalizzate. L’atto costituisce solo parte della soluzione, ossia le conseguenze, sugli obblighi di etichettatura di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008, che derivano dalla non necessità di creare un UFI per le pitture personalizzate.

Per approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti:

  • https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/IT/C-2020-5759-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
  • https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10420-2020-INIT/it/pdf

[1] A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

[2] L’allegato VIII è stato adottato nel marzo 2017. Dopo l’adozione, gli Stati membri e i portatori di interessi del settore hanno chiesto di modificare l’allegato VIII prima della sua data di messa in conformità, adducendo come motivazione serie preoccupazioni di praticabilità.

[3] Si tratterebbe della seconda modifica del succitato regolamento dopo l’adozione del regolamento (UE) 2020/11, che ha differito la data di messa in conformità delle miscele per l’uso da parte dei consumatori e perseguiva un’interpretazione più semplificata delle norme migliorando la coerenza interna e attenuando determinate conseguenze indesiderate emerse solo successivamente all’adozione del regolamento (UE) 2017/542.

 

 

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