Confermati i protocolli attività professionali/ industriali con il DPCM 3 novembre 2020

Con un ulteriore intervento, riguardante l’apposizione di nuove restrizioni anti-COVID, vengono confermate le specifiche misure anti-contagio per lo svolgimento in sicurezza di attività lavorative professionali ed industriali precedentemente in vigore.

La conferma con il DPCM 3 novembre 2020

E’ stato emanato dal governo un nuovo DPCM, il 3 novembre 2020 (entrato in vigore il successivo 6.11) che, sebbene vada a sostituire il precedente DPCM datato 24 ottobre 2020 e pure prevedendo talune nuove stringenti misure generali a geometria variabile sul territorio nazionale per prevenire la Covid-19, non muta i codici di comportamento, previsti nel settore pubblico e privato richiesti con il precedente.

Con il DPCM 3 novembre, vengono lasciate inalterate le specifiche misure di contenimento del contagio da virus già previste per attività professionali, ambienti di lavoro, cantieri, trasporto e logistica.

Il DPCM 24 Ottobre 2020: raccomandato lo smart working sia nel settore pubblico che privato

In particolare, con il DPCM dello scorso 24 ottobre, il Governo incentivava l’utilizzo, per lo svolgimento delle medesime, della c.d. modalità di lavoro “agile”, ovvero dello smart working, per cui ne veniva raccomandato l’utilizzo sia nel settore pubblico, che poste forti raccomandazioni in quello privato.

Veniva raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale da parte dei datori di lavoro privati e fortemente raccomandato agli stessi l’utilizzo della modalità di lavoro agile e di quanto previsto dai Protocolli di Sicurezza.

Inoltre:

  • con l’art. 3, nella PA veniva innalzata la quota della forza lavoro in tale regime sino al al 70%, e poste differenziazioni dell’orario di ingresso del personale, ad eccezione di quanto riguardante il personale sanitario e socio sanitario, nonche’ quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.
  • Con l’art. 1, p. 11, veniva poi confermato che le attività dovessero essere attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

 

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