Regime transitorio per raccolta e trasporto nelle categorie 1 e 4-bis

L’Albo, con una circolare del 22 Dicembre 2020, istituisce un regime transitorio le Aziende iscritte categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

Il nuovo istituto dell’assimilazione

A seguito del rinnovato istituto dell’assimilazione dei rifiuti, introdotto, a seguito del recepimento delle Direttive del Circular Economy Package, avutosi con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, la quale modifica la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, la quale modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, taluni rifiuti vengono automaticamente inclusi nella sfera degli “urbani”, senza ciò avvenga attraverso alcuna delibera di assimilazione emanata dagli Enti locali, come avveniva in passato.

Ciò dipende dal contestuale verificarsi di due condizioni:

  • i rifiuti sono prodotti a seguito della realizzazione delle attività produttive (di all’allegato L-quinques della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006);
  • i rifiuti appartengono ad un ristretto novero (di cui all’allegato L-quater della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006).

Le conseguenze per talune imprese iscritte all’Albo

Diverse sono le conseguenze per le imprese del comparto.

Le le attività di raccolta e trasporto di rifiuti in questione possono essere svolte da soggetti iscritti:

  • nella categoria 4 dell’Albo (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi);
  • nella categoria 2- bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152).

Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2021, tali imprese, sebbene in possesso dei previsti requisiti, si troverebbero impossibilitate a proseguire nella loro attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in esame.

Sorge quindi il problema di garantire la continuità del servizio, in attesa dei tempi necessari per l’adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione.

Ciò può avvenire se si consente, ai soggetti attualmente iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per i codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti indicati nell’allegato L-quater la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti identificati da detti codici provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.

Le decisioni dell’Albo

Per evitare un interruzione del servizio, l’Albo, con una delibera del 22 Dicembre 2020 consente, alle Aziende iscritte nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

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