Con una nota, Unioncamere fornisce indicazioni per la vidimazione dei Registri di carico e scarico (RCS).
Il tema
Con il recepimento del circular economy package, è stata modificata la disciplina primaria sui registri di carico e scarico (art. 190, D.Lgs. n. 152, c.d. “TUA”). In particolare, a seguito delle modifiche ed integrazioni legate alla corretta interpretazione, sono sorte difficoltà, segnalate dalle imprese
La nota interpretativa di Unioncamere
In risposta, Unioncamere ha predisposto una nota che fornisce indicazioni alle Camere di commercio sulla vidimazione dei Registri di carico e scarico dei rifiuti.
Il contenuto
Viene chiarita, sulla base delle interpretazioni autentiche sul documento fornite dall’Agenzia delle Entrate, circa libri e registri contabili, che la numerazione progressiva delle pagine va effettuata prima dell’utilizzo, con l’indicazione – in ogni pagina – dell’anno a cui si riferisce, per cui l’anno da riportare non è quello in cui viene effettuata la stampa delle pagine, bensì quello a cui in senso stretto è relativa la contabilità.
Pertanto, Unioncamere afferma nella nota che rimangono perciò valide le modalità operative in essere, già precisate con una precedente nota nel 2008, che nello specifico contengono le seguenti indicazioni:
- per i Registri cartacei con pagine già numerate: trattandosi di registri prestampati con fogli che già presentano una numerazione, non dovrà essere apposta nessuna numerazione aggiuntiva;
- per i Registri tenuti tramite strumenti informatici: per accelerare la procedura, si suggerisce alle imprese – prima della vidimazione – di stampare le pagine che costituiranno il registro, avendo cura che le pagine siano numerate in modo progressivo e riportino la denominazione e il codice fiscale dell’azienda; in ogni pagina dovrà poi essere riportato l’anno di riferimento, indicandolo al momento della scrittura dei movimenti.