Sono uscite, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUCE) gli “orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904”
Il perimetro oggettivo
Il campo di applicazione della Direttiva viene rappresentato da tutti i prodotti di plastica monouso elencati nel suo allegato, ai prodotti di plastica oxodegradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
Il contenuto
Con la pubblicazione, l’Unione Europea fornisce orientamenti riguardanti l’interpretazione e l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (1) (di seguito «la direttiva» o «la direttiva sui prodotti di plastica monouso»).
L’articolo 12 prevede che la Commissione elabori orientamenti recanti esempi di ciò che deve essere considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva. I presenti orientamenti si concentrano su taluni prodotti di plastica monouso inclusi nell’allegato (es.: — palloncini; — aste per palloncini; — contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri e relativi tappi e coperchi; — contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; — bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi; — agitatori per bevande; — bastoncini cotonati; — tazze per bevande; — tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; — tazze per bevande e relativi tappi e coperchi; — posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); — contenitori per alimenti; — contenitori per alimenti in polistirene espanso; — sacchetti di plastica in materiale leggero; — pacchetti e involucri; — piatti; — assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi; — cannucce; — prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; — salviette umidificate).
Esclusioni previste dalla Direttiva
Cosa esclude la Comunità dal perimetro oggettivo?
Gli orientamenti non riguardano in dettaglio gli attrezzi da pesca e i prodotti realizzati con plastica oxo-degradabile.
Per quanto riguarda questi ultimi, l’articolo 5 della direttiva vieta tutti i prodotti di plastica oxo-degradabili, non solo monouso, e non opera alcuna distinzione tra plastica oxo-degradabile biodegradabile e plastica oxo-degradabile non biodegradabile.
Cosa riguarda il documento
Fornisce orientamenti sulle principali definizioni contenute nella Direttiva, oltre ad esempi di prodotti da considerare compresi o meno nel suo ambito di applicazione.
Le precisazioni sul punto della Comunità
Tali esempi, ricorda la UE, non devono essere considerati come esaustivi, e servono unicamente a fornire un quadro illustrativo su come interpretare talune definizioni e i pertinenti requisiti della direttiva nel contesto degli specifici prodotti di plastica monouso.
Il contenuto, compresi gli esempi, rispecchia il punto di vista della Commissione europea e, in quanto tale, non è giuridicamente vincolante.
L’interpretazione vincolante della legislazione dell’UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
In particolare, in considerazione della pandemia di coronavirus, si osserva che l’articolo 11 prevede che le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 della direttiva siano conformi alla legislazione alimentare dell’Unione a garanzia dell’igiene e sicurezza degli alimenti. Il considerando 14 prevede inoltre che le misure non compromettano le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione e l’informazione dei consumatori.