Scade il 30 Giugno 2022 il termine per trasmettere la misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa. Soggetti obbligati, i gestori di pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 101 del 2020.
Cosa sono
Si tratta di particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico, in grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri – con un uguale numero di protoni e di elettroni- ionizzandoli.
Le radiazioni ionizzanti sono, per definizione, radiazioni capaci di causare, direttamente o indirettamente, la ionizzazione degli atomi e delle molecole dei materiali attraversati. In pratica, nell’attraversare la materia, queste radiazioni riescono a strappare, in virtù della loro energia, un elettrone dall’orbita esterna di un atomo creando così una coppia di ioni.
I pericoli
Il processo di ionizzazione può causare un danno al DNA cellulare. Tale danno se non adeguatamente riparato, può provocare la morte o una modificazione cellulare. Nel primo caso, se il numero di cellule morte è sufficientemente elevata ne può derivare una compromissione funzionale grave e clinicamente apprezzabile in un tessuto o organo. Nel secondo caso la cellula modificata è ancora in grado di riprodursi e può dare luogo, dopo un periodo di latenza di durata variabile ad una condizione di tipo neoplastico se quella modificata è una cellula somatica o a un danno nella progenie se viene interessata una cellula germinale. Gli effetti del primo tipo sono definiti deterministici, quelli del secondo tipo stocastici (somatici e genetici).
Gli adempimenti
In dettaglio, gli adempimenti sono costituiti dalle pratiche di cui al Decreto sopra riportato, art. 20.
Si richiede lo svolgimento di tale attività in quanto la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell’ambiente e che si svolgono nell’ambito dei settori industriali di cui all’allegato II del medesimo provvedimento, per le ragioni sopra evidenziate.
Esse comportano:
- l’uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;
- la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.