Con un interpello, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), risponde ad una questione sollevata dalla Regione Sardegna, a riguardo della possibilità di applicare una verifica preliminare di assoggettabilità (c.d. “Screening”), a determinati impianti fotovoltaici.
Il tema dell’interpello
Il MASE ha fornito una risposta ad un chiarimento posto dalla Regione Sardegna, circa l’elevazione della soglia per l’assoggettamento della procedura di “screening” VIA per gli impianti fotovoltaici, da 1 a 10 MW, così come previsto dal DL n. 77/2021 (c.d. “Semplificazioni-bis”), sia da applicare nelle aree dei siti di interesse nazionale, nelle aree in cui ci sono impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali, e/o in tutte le aree industriali, indipendentemente dal contestuale interessamento di siti di interesse nazionale.
Che cos’è lo screening VIA
Lo screening Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una procedura utilizzata per identificare, valutare e prevedere gli effetti ambientali potenziali di un progetto o di un’attività proposta. L’obiettivo principale dello screening VIA è determinare se un progetto o un’attività richiede un’approfondita Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o se può essere escluso da tale valutazione.
Lo screening VIA è solitamente un processo preliminare che coinvolge l’analisi dei dettagli del progetto, della sua posizione geografica, delle caratteristiche ambientali circostanti e delle possibili conseguenze ambientali che potrebbero verificarsi. Questa analisi aiuta a stabilire se il progetto potrebbe avere un impatto significativo sull’ambiente.
Se lo screening VIA determina che un progetto o un’attività può avere impatti ambientali significativi, potrebbe essere richiesta una VIA completa. La VIA completa coinvolge una valutazione dettagliata degli impatti ambientali potenziali, che comprende la raccolta di dati, l’analisi degli effetti sulle risorse naturali, sociali ed economiche, nonché la valutazione di possibili misure di mitigazione per ridurre gli impatti negativi.
In definitiva, lo screening VIA è un processo iniziale che consente di identificare i progetti o le attività che richiedono una VIA completa e quelli che possono essere esclusi da tale valutazione in base alla loro probabilità di avere impatti ambientali significativi.
Che cosa sono i SIN
Rappresentano aree o luoghi che vengono riconosciuti e designati come di particolare importanza o valore per un paese. Questi siti possono essere di vario tipo, come siti naturali, culturali, storici o archeologici, che riflettono l’eredità e l’identità di una nazione. La designazione di un sito come sito di interesse nazionale di solito comporta una protezione legale o una gestione speciale per preservarne l’integrità e il valore.
La specifica definizione e la gestione dei siti di interesse nazionale possono variare da paese a paese, poiché dipendono dalle leggi e dalle politiche di ciascuno Stato. Ad esempio, negli Stati Uniti, l’United States National Park Service gestisce diversi siti di interesse nazionale, tra cui parchi nazionali, monumenti nazionali e siti storici nazionali. In Italia, il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo riconosce e protegge i siti di interesse nazionale attraverso l’istituzione di parchi archeologici, aree naturali protette e monumenti storici.
I siti di interesse nazionale rappresentano spesso attrazioni turistiche di rilievo e possono contribuire alla conservazione della storia, della cultura e dell’ambiente di un paese. La loro conservazione e gestione responsabile sono cruciali per preservare il patrimonio nazionale per le generazioni future.
La risposta del MASE
Secondo il Dicastero l’innalzamento della soglia a 10 MW, prevista per gli impianti fotovoltaici ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, si applica alle tre diverse fattispecie individuate dalla norma, indipendentemente dall’interessamento contestuale di siti di interesse nazionale.
La Regione Sardegna ha formulato istanza di interpello ambientale in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 31, comma 7-bis, del Dl 77/2021 (il cosiddetto Semplificazioni bis) che per il fotovoltaico ha innalzato le soglie per lo screening da 1 a 10 MW.
La norma, che incide sull’Allegato IV del Dlgs 152/2006, fa riferimento a tutte le fattispecie per le quali scatta la verifica di assoggettabilità a Via in caso di impianti fotovoltaici che superano i 10 MW e si applica alle tre situazioni ipotizzate dal legislatore nel 2021 indipendentemente dal coinvolgimento dei siti di interesse nazionale.