Pubblicato in GURI il Decreto sul RENTRI

Ufficialmente al via l’esperienza del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (c.d. “RENTRI”). Cosa attende gli operatori e le principali differenze con il passato .

I dati tracciati

E’ stato pubblicato in GURI il decreto Interministeriale (Ambiente ed Economia, dopo aver ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato), che da il via ufficialmente, dopo un lungo periodo di sperimentazione a cura dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, partito nel dicembre 2020, il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, denominato RENTRI.

Esso va a disciplinare il funzionamento del sistema, basato su una piattaforma, gestita dal MASE, destinata a raccogliere i seguenti dati:

  1. anagrafici, ovvero i dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti
  2. gestionali, ovvero i dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati da sistemi di geolocalizzazione.

Il vecchio SISTRI: pregi e difetti

Si trattava di un sistema informatico che consentiva di monitorare, al momento dell’abrogazione, il ciclo di vita di una particolare categoria di rifiuti, gli “speciali pericolosi” prodotti da taluni Enti ed imprese in Italia, mentre quella dei rifiuti “urbani”, limitamente alla Regione Campania, gestiti da Comuni, Enti ed imprese locali di trasporto, con alcune significative differenze rispetto al passato, secondo l’intenzione del Legislatore, viene tracciato mediante un sistema analogo, denominato “SITRA”.

I pregi del SISTRI, per lo meno nelle intenzioni erano:

  • eliminare gli adempimenti “cartacei”
  • ridurre i costi gravanti sulle imprese
  • accelerare lo svolgimento delle procedure
  • conoscere in tempo reale la sorte dei rifiuti

I difetti erano attribuibili a:

  • errata archittettura di sistema, non in grado di comprendere tutte le procedure di gestione dei rifiuti (es.: non prevede la possibilità di rettificare le c.d. “giacenze”);
  • manchevole funzionamento delle componenti hardware (i.e.: token USB, black box, sistemi di videosorveglianza), e software del sistema

Cosa avverrà con il nuovo RENTRI

Dopo aver mandato in pensione il SISTRI (peraltro applicato a sole 70.000 imprese e limitato agli speciali pericolosi), con il DL n. 135 del 18 Dicembre 2019, a partire dal 1.1.2019, il Legislatore, con il recepimento, getta le basi per un nuovo sistema, il «RenTri», basato sul c.d. «Registro Elettronico Nazionale», sulla modifica della normativa primaria di interesse (gli artt. 190 sui Registri di carico e scarico, e 193, sui formulari di identificazione dei rifiuti), e annunciando (con l’art. 188) nuovi Decreti a riformare il tracciato record di questi due documenti.

Con il DL 135:

  • Non sono più dovuti i contributi per il suo funzionamento
  • Fino all’entrata in vigore del nuovo SISTRI, questa volta gestito direttamente dal Ministero della Transizione Ecologica e della tutela del territorio e del mare, i soggetti obbligati al SISTRI garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti previsti dalla compilazione dei documenti di cui al modello cartaceo, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194 -bis , del decreto stesso;
  • Viene altresì modificato il quadro sanzionatorio (abrogate le sanzioni collegate all’errata all’applicazione delle sanzioni previste per il SISTRI, limitate, peraltro, al solo, mancato, pagamento del contributo SISTRI).

Rispetto al vecchio sistema di tracciabilità informatica (SISTRI), il nuovo modello supera parecchie criticità emerse dall’applicazione nel periodo di esistenza (2009-2018). Si fa riferimento in particolare all’eliminazione dei dispositivi elettronici che consentono il monitoraggio dei mezzi (token USB, black box) e il perfezionamento dei sistema SW destinato a gestire i dati, prevedendo una nuova architettura HD, basata sul «registro elettronico». Dovrebbe consentire la trasmissione sincrona dei dati.

La prima regolamentazione (avvenuta con DM 17 dicembre 2009) che ne ha disegnato l’architettura generale, non ha previsto, a conti fatti, le necessarie e preliminari verifiche di fattibilità. Nonostante le richieste, la prima bozza di DM è stata pubblicata prima che la sperimentazione del sistema fosse conclusa senza criticità. Da segnalare inoltre che le versioni draft dei nuovi registri e formulari appaiono decisamente piu’ complesse e l’inserimento dei dati meno lineare.

Perché il SISTRI è stato abrogato?

Il MATTM ha inteso definire un nuovo sistema di tracciabilità:

  • al fine di superare le predette criticità, garantire la certezza del diritto e tutelare l’affidamento degli operatori
  • per avviare un nuovo percorso finalizzato a rendere il sistema di tracciabilità più efficace, più efficiente, più semplice e meno oneroso:
  • per rendere tracciabile il 90% dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, a fronte di una percentuale vicina al 65% del sistema attuale
  • per attuare le disposizioni della Direttiva (UE) 2018/851, che, tra le altre cose, prevede che gli Stati membri stabiliscano “un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani”.

La Roadmap

I primi soggetti saranno obbligati a partire dal Dicembre 2024

Innanzitutto, le prime imprese obbligate ad utilizzare, in via esclusiva il sistema, attueranno le procedure a partire dal dicembre 2024, con le prime iscrizioni, che vedranno obbligati i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti.

L’obiettivo è quello di consentire una gestione dei dati, sopra ricordati, circa le attività di gestione quotidiane dei rifiuti, e non solo.

Come il SISTRI, si intende:

  1. semplificare gli oneri legati all’attuale sistema cartaceo;
  2. rendere più efficienti le azioni di contrasto ai fenomeni di gestione illecita.

I nuovi tracciati record di Registri e Formulari

Era stata introdotta dal D.Lgs. n. 116/2022, ed è stata resa concreta con il DM istitutivo del RENTRI: si tratta della riforma dei tracciati record di registri di carico e scarico (RCS) e formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), che “resistevano” dal 1998.

Rimane la possibilità per i soggetti non obbligati all’iscrizione, sempre a far data dal Dicembre 2024, di utilizzare i modelli in forma “cartacea”, mentre quelli obbligati dovranno trasmettere i dati, secondo questo nuovo insieme di informazioni, mediante la piattaforma telematica del RENTRI.

Altra novità riguarda la digitalizzazione dei FIR, che potranno essere esibiti in tale formato lungo il corso delle attività di movimentazione.

Rimane da definire – e lo sta facendo il MASE in questi giorni – l’insieme delle procedure operative, utili alla gestione della piattaforma.

I costi per gli operatori

Il SISTRI era rimasto alla storia, tra le altre cose, per livelli iniqui del contributo di funzionamento: con la nuova edizione del sistema, essi vengono rivisti “al ribasso” (si va dai 100 euro per il contributo del primo anno ai 60 euro per gli anni successivi per le imprese di maggiori dimensioni, mentre per le medie imprese si passa a 50 euro e poi a 30 euro e per le piccole a 15 e poi 10).

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