La Regione Lazio introduce uno strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l’invio a riciclare le diverse frazioni di rifiuti tramite la raccolta differenziata. Con il provvedimento sono previsti anche incentivi e agevolazioni che per i cittadini che meglio faranno la raccolta differenziata, con positive conseguenze sul pagamento della Tassa rifiuti, destinata a ridursi.
Con le Linee Guida la Regione Lazio mira alla realizzazione di un piano tariffario, da parte di ciascun Ente locale chiamato ad implementarlo, in grado di premiare, anche mediante agevolazioni sulle bollette da pagare, le utenze che produrranno la minore entità di rifiuti.
Tale metodo viene fondato sulla quantità e sulla correttezza nel conferimento da parte di ciascun utente, e non più sul numero dei componenti dei nuclei familiari e sui metri quadri delle abitazioni; così facendo viene applicato un principio fondante della tariffa rifiuti puntuale (TARIP), la cui consistenza viene rapportata al residuo realmente prodotto da ciascuna utenza obbligata al suo pagamento, e non all’entità della superficie da cui essa origina, per cui nel primo caso si parla di quantità di rifiuto contabilizzata “effettiva” e, nel secondo caso, quello della TARI, di quantità “stimata”, sulla base di meccanismi presuntivi delineati mediante il Regolamento Comunale dell’entrata di ciascun Ente locale.
Con il provvedimento la Regione intende premiare i comportamenti virtuosi, con un riconoscimento monetario pressoché immediato, secondo il principio che chi produce meno e ricicla meglio paga di meno (c.d. “polluter pays”, di matrice comunitaria), con la sicurezza, seguendo i principi della trasparenza, che i cittadini paghino solo il numero di conferimenti realmente operati oltre a quelli già inclusi nella parte fissa della tariffa (infatti essa viene composta di una quota fissa ed una variabile: la prima viene correlata ai c.d. “costi fissi” del servizio di igiene urbana, mentre la seconda a quelli variabili, tra i cui parametri fondanti vi è la quantità di rifiuti realmente prodotta e presa in carico dal servizio di igiene urbana).
La deliberazione include le varie tipologie di azioni da adottare per realizzare la verifica puntuale della produzione di rifiuti partendo dalle utenze non domestiche e sono previsti sostegni economici per gli stessi Comuni, sia di parte corrente che di parte capitale, nell’ambito della programmazione sulla differenziata (per un approfondimento sulla TARIP, vedi box a lato).
Mauro Buschini, Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti, ha chiarito che “i regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani potranno essere aggiornati con le modalità attraverso le quali la nuova tariffazione può essere attuata in relazione alla “quantificazione” dei rifiuti prodotti dalle singole utenze, precisando altresì che “potranno essere utilizzati, ad esempio, sistemi di identificazione del singolo utente attraverso l’utilizzo di contenitori dedicati (sacchi o bidoni) di varie dimensioni e di etichette a barre, lacci, ecc. con codice a barra rimovibile che permettono l’associazione del numero di scarichi effettuati dall’utente; utilizzo di contenitori dedicati dotati di trasponder o tessera magnetica che permettono la registrazione dei dati identificativi; dotazione ai cittadini di contenitori con codice a barre serigrafato che quantifichino i rifiuti conferiti mediante lettura con pistola laser; utilizzo di sacchi o lacci per contenitori preacquistati che permettano all’utente di quantificare i rifiuti effettivamente conferiti in modo proporzionato al consumo di sacchi e/o lacci effettivamente impiegati e al volume predefinito”.
La TARI genera un entrata (gettito) destinata a finanziare una spese divisibile tra l’Utenza (le imposte, come la TASI e l’IMU generano un entrata destinata a finanziare le spese indivisibili, come la pubblica illuminazione, la pubblica sicurezza, ecc..), comporta un obbligazione, e rappresenta un entrata coattiva per le PPAA. Sin dall’emanazione del c.d. Decreto Ronchi (D. Lgs. n. 22/97), che ne prevedeva l’istituzione, per mezzo del c.d. “Metodo normalizzato” (DPR 158/99), il Legislatore prevedeva la possibilità che gli Enti Locali realizzino la cosiddetta Tariffa Puntuale (oggi denominata TARIP, a seguito dell’introduzione, con la Legge di Stabilità 2014), subordinata alla possibilità di una misurazione puntuale (kg/volume) del rifiuto prodotto. Implementando la TARIP viene meno la correlazione tra superficie e tributo: l’Utente paga per quanto effettivamente produce e non per la sola occupazione. Il vantaggio sarebbe particolarmente visibile per le utenze non domestiche, che solitamente occupano una maggiore superficie, ma non necessariamente producono la quantità stimata dall’Ente locale (es. Banche).