Siamo prossimi all’introduzione del meccanismo del vuoto a rendere? Nel passato, con il c.d. “DL Liberalizzazioni” del Governo Monti (n. 1 del Gennaio 2012), il Legislatore tentò, senza successo, la sua implementazione (all’atto della conversione, il relativo articolo fu stralciato). Oggi, con un parere, il Consiglio di Stato approva il Regolamento applicativo elaborato dal Ministero dell’Ambiente (“MATTM”), sulla scorta dell’art. 219-bis del D. Lgs. n. 152/2006 (“Testo Unico Ambientale”, “TUA”), il quale prevede l’introduzione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare, segnatamente quelli contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.
Il vuoto a rendere con il DL Liberalizzazioni del 2012
Già nel passato il Legislatore aveva tentato di reintrodurre in Italia tale forma di gestione degli imballaggi.
In particolare si ricorda l’art. 40 del c.d. “Decreto Liberalizzazioni” (DL n. 1/2012), previsto dal Governo Monti e successivamente stralciato all’atto della conversione del medesimo.
Con esso i produttori di imballaggi avrebbero assolto ai propri obblighi di corretta ed efficace gestione ambientale1, versando al Consorzio Nazionale Imballaggi (“CONAI”) oppure, in alternativa, ad autonome associazioni di produttori di imballaggi, la cauzione di 0,2 € per ogni unità immessa sul mercato.
In tal modo ogni operatore lungo la filiera avrebbe effettuato una rivalsa sull’acquirente del prodotto imballato, via via fino al consumatore finale.
Quest’ultimo, restituendo l’imballaggio al venditore al dettaglio, a sua volta avrebbe ricevuto indietro il deposito cauzionale o un titolo all’acquisto del valore di almeno 0,2 €, mentre il dettagliante si sarebbe rivalso su CONAI o sulle associazioni di produttori una volta avviato l’imballaggio a riutilizzo o riciclaggio, con un premio del 15% del deposito cauzionale nel caso di riutilizzo di bottiglie e contenitori di vetro.
Il sistema avrebbe, dunque, penalizzato il consumatore finale che non restituisce l’imballaggio, aggravando la filiera del costo di trasporto degli imballaggi restituiti verso i siti designati per il loro riutilizzo e il riciclaggio.
D’altra parte, oltre ad indurre i consumatori a comportamenti più virtuosi, avrebbe garantito alla filiera stessa di poter disporre di imballaggi a minor costo, perché ottenuti da attività di recupero, con benefici per la collettività in termini di minor volume di rifiuti trattati nel sistema tradizionale di raccolta, minori emissioni e risparmio di risorse.
La previsione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare (Art. 219-bis del TUA)
Successivamente, con la L. n. 221 del 28 Dicembre 2015 (“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”), entrata in vigore il 18 Gennaio del 2016, il Legislatore ha introdotto, nella parte IV del TUA, il nuovo art. 219-bis, il “Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare”, riferito agli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.
Con esso si prescriveva che, “al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”, fosse introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per suddette tipologie.
Tale meccanismo prevede che, nel caso di acquisto dell’imballaggio, l’utente debba versare una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio usato.
Sentenza del Consiglio di Stato: via libera al Regolamento sul vuoto a rendere predisposto dal MATTM
Infine, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sulla bozza di Regolamento del Ministero dell’Ambiente, che disciplina la sperimentazione del suddetto sistema di restituzione degli imballaggi per birra o acqua minerale, serviti al pubblico, emanato in coerenza delle prescrizioni appena viste, la cui durata sarà pari ad un anno.
Infatti, con parere favorevole del Consiglio di Stato (il n. 257, rilasciato lo scorso 27 Gennaio 2017), il MATTM ha provveduto ad allineare la bozza del Regolamento (7 articoli e 3 allegati) ai rilievi formulati nel primo parere interlocutorio formulato dallo stesso giudice (n. 2405, pubblicato il 17 novembre 2016).
Rimane lecita la possibilità di prevedere una unica forma di incentivazione (con il rilascio del logo ministeriale e la concessione del patrocinio), anche se contraria all’indicazione circa l’opportunità di una più ampia gamma di incentivi giunte sia dal Consiglio, che dalle Associazioni di settore.
1 Si ricorda che, con l’art. 221 del TUA (“Obblighi dei produttori e degli utilizzatori”), i Produttori e gli Utilizzatori debbano essere responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Essi (c.3), per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all’obbligo del ritiro, su indicazione del CONAI circa i rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale; b) aderire ad uno dei consorzi del sistema CONAI-Consorzi di filiera; c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema, nel rispetto di taluni criteri e modalità.