Con alcune Circolari e Delibere di recente emanazione, l’Albo nazionale gestori ambientali chiarisce alcuni importanti aspetti riguardanti la domanda di rinnovo dell’iscrizione, disciplinata, sul piano generale da un Decreto del Ministero dell’Ambiente del 2010. Vediamo le novità contenute nei documenti e le categorie interessate, precisando obiettivi perseguiti ed attività svolte dall’Albo.
Albo Nazionale gestori ambientali: obiettivi ed attività svolte.
L’Albo nazionale gestori ambientali nasce nell’ambito del recepimento, all’interno dell’ordinamento giuridico, del sistema delle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti previsto dalla Direttiva 91/156/CEE mediante il D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (il c.d. “Decreto Ronchi”)[1]. Con esso si prescriveva un obbligo di iscrizione da parte degli “[..] stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al recupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari)”.
L’Albo è stato costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“MATTM”) ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso lo stesso Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Al Comitato Nazionale sono affidate funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle Sezioni regionali, le quali hanno il compito di iscrivere le imprese. Tali funzioni si manifestano con l’emanazione di deliberazioni, direttive e circolari e mediante le decisioni sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni.
In applicazione delle suddette disposizioni comunitarie, l’art. 30 del Decreto Ronchi aveva disposto l’obbligo d’iscrizione all’Albo per le imprese che effettuano l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi (esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti), nonché per le imprese che effettuano l’attività di commercio e intermediazione dei rifiuti.
Inoltre, il Legislatore nazionale aveva previsto l’obbligo d’iscrizione per le imprese che effettuano l’attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti.
L’iscrizione costituisce autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti ed avviene in determinate categorie, dalla 1 (“Raccolta e trasporto di rifiuti urbani”) alla 10 Per le altre attività abilita alla gestione di impianti o all’esercizio di attività autorizzate da altre amministrazioni.
L’iscrizione all’Albo dura cinque anni ed è subordinata alla prestazione di garanzie finanziarie (fideiussioni). Il decreto Ronchi aveva inoltre previsto l’iscrizione con procedura semplificata, di durata biennale, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero.
In sintesi, l’Albo svolge una importante funzione di selezione e di qualificazione delle imprese obbligate le quali, per ottenere l’iscrizione, devono dimostrare il possesso di determinati requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.
Uno dei principali risultati conseguiti dall’Albo è costituito dalla pubblicazione dell’elenco nazionale delle imprese iscritte.
Domanda di rinnovo per le categorie 1,4 e 5.
Con la Circolare 412/ALBO/PRES del 6 aprile scorso, l’Albo precisa che la domanda di rinnovo dell’iscrizione per alcune categorie con riferimento con riferimento alle 1, 4, e 5 (secondo quanto prescritto con propria Deliberazione del 3 novembre 2016, recante, appunto, “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5”), la cui applicazione comporti l’inserimento dell’impresa in una classe e sottocategoria specifica diversa dalle precedenti, non produce effetti risolutivi per il soggetto iscritto relativamente ai rapporti già in essere con i terzi fino al termine dei rapporti stessi.
Domanda di rinnovo per le altre categorie.
Invece, con la Circolare 413/ALBO/PRES in medesima data, Esso chiarisce che le domande di rinnovo per tutti i soggetti iscritti alle categorie dell’Albo Gestori Ambientali, diverse dalle precedenti, possono essere accolte solo se presentate nell’arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi, come precisato dal Ministero dell’ Ambiente con opportuno Decreto[2].
Allo stesso tempo la Circolare chiarisce che, qualora le domande siano presentate successivamente ai suddetti cinque mesi, potrebbe non essere possibile espletare il procedimento di rinnovo entro il termine di scadenza dell’iscrizione, con la conseguenza che, una volta scaduta tale iscrizione e fino alla notifica del provvedimento di rinnovo, le attività oggetto di iscrizione non potranno essere svolte.
Cancellazione dall’Albo solo dopo provvedimento disciplinare.
Infine, con la Circolare 412/ALBO/PRES del 6 Aprile scorso, il Comitato Nazionale, allineandosi a quanto espresso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sollecita le proprie sezioni regionali a cancellare le imprese qualora incorrano nelle cause di decadenza previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011[3] solo dopo aver espletato il procedimento disciplinare previsto dall’art. 21 del DM 120/2014, abrogando in tal modo il contenuto della Circolare n. 1072 (18 dicembre 2015).
Le novità della Deliberazione n. 4/ALBO/CN
Si segnala infine la Deliberazione n. 4/ALBO/CN del Comitato Nazionale in data 22 marzo 2017, che introduce significative prescrizioni inerenti i provvedimenti di iscrizione (disciplinati dalla Delibera 2/2013, così come modificata dalla Delibera 1/2016).
Con essa, si prescrive per le Categorie 1,2-bis, 3-bis, 4, 5, 6, che, durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento di iscrizione corredato dall’autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) del legale rappresentante con la quale si attesa che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali.
La Deliberazione, inoltre, precisa quale deve essere il luogo di conservazione del provvedimento di iscrizione per le varie categorie cui le imprese intendo prendere parte in relazione all’attività commerciale svolta, così come di seguito riportato.
Categoria 1.
Il provvedimento di iscrizione del Centro di Raccolta (“CdR”) corredato dall’autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) del legale rappresentante con la quale si attesa che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali deve essere conservato presso il CdR stesso.
Categoria 8
Il provvedimento di iscrizione per lo svolgimento dell’attività di (intermediazione e commercio senza detenzione), corredato dall’autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) del legale rappresentante con la quale si attesa che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto.
Categoria 9.
Il provvedimento di iscrizione per lo svolgimento delle attività di bonifica dei siti, corredato dall’autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) del legale rappresentante con la quale si attesa che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere dove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell’iscrizione.
Categoria 10
Il provvedimento di iscrizione per l’iscrizione alla categoria 10, bonifiche di amianto, corredato dall’autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) del legale rappresentante con la quale si attesa che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere dove si svolgono le attività di bonifica oggetto dell’iscrizione.
A tali nuove prescrizioni sono soggette anche le imprese già in possesso di provvedimenti emessi e notificati ai sensi della Delibera 2/2013, così come modificata dalla Delibera 1/2016.
[1] Fonte: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/FunzioniCenniStorici.aspx.
[2] Con DM 120/2014, dove, all’art. 22 (“Rinnovo dell’iscrizione all’Albo”), c.2, viene precisato che “La domanda di rinnovo dell’iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell’iscrizione e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metà”.
[3] Recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)”.