E’ operativa l’applicazione realizzata da Ecocerved Scarl, società partecipata da Unioncamere e Camere di commercio italiane, per l’iscrizione, da parte delle imprese, all’elenco dei sottoprodotti sul sito www.elencosottoprodotti.it,
L’iscrizione dei sottoprodotti agli elenchi
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sui sottoprodotti (DM 264/2016, si veda l’articolo di approfondimento cliccando qui), Unioncamere ha informato Confindustria in merito all’operatività dell’applicazione, realizzata da Ecocerved Scarl, società in house di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane, per l’iscrizione da parte delle imprese all’elenco sottoprodotti sul sito dedicato (cliccare qui), ai sensi dell’art. 4 del sopracitato Decreto. Tale applicazione consentirà l’iscrizione delle imprese agli elenchi direttamente per via telematica.
Unioncamere segnala che gli elenchi, accessibili unitariamente dal sito, sono organizzati per Camera di commercio, così come prescritto dal Ministero dell’Ambiente con il DM 264/2016.
La procedura di iscrizione
Sulla scorta delle indicazioni fornite da Ecocerved, è possibile formalizzare la seguente procedura.
Ciascuna impresa, operando sulla propria scrivania telematica in un’area riservata del sito, potrà procedere all’iscrizione negli elenchi indicando:
- le unità locali (impianti) che si intendono iscrivere: ogni impresa può iscrivere più unità locali, laddove l’attività di produzione o riutilizzo avvenga in più impianti. Con una sola pratica l’impresa potrà iscrivere più unità locali;
- la qualifica (produttore o riutilizzatore): nel caso l’unità locale sia nel contempo produttore e riutilizzatore, deve essere indicata due volte;
- per ogni sottoprodotto dovranno indicare:
- l’attività produttiva (classificata con codice ATECO) che genera il sottoprodotto o nella quale il sottoprodotto è impiegato;
- il nome commerciale del sottoprodotto: il sistema consentirà di verificare i nomi dei sottoprodotti che altri utenti hanno inserito, associandoli alla medesima attività di provenienza o riutilizzo (non esiste una codifica standard);
- descrizione del sottoprodotto.
L’impresa potrà anche allegare eventuali documenti (es.: certificazioni).
La procedura sarà telematica e con accesso con firma digitale del legale rappresentante o comunque di persona titolare di poteri nell’impresa, la cui qualifica viene validata mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese; la procedura consentirà all’utente l’iscrizione negli elenchi, senza oneri e senza alcuna istruttoria.
La consultazione degli elenchi, come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 10 del DM n.264/2016, sarà possibile dall’area pubblica del sito www.elencosottoprodotti.it secondo parametri di ricerca territoriali, per tipologia di utente (produttore – utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/riutilizzo.
Gli utenti potranno rivolgere le proprie richieste in merito al funzionamento del sistema direttamente al servizio assistenza: info@elencosottoprodotti.it oppure assistenza@elencosottoprodotti.it.