Responsabile tecnico per la gestione rifiuti: diventano necessarie le verifiche per accedere alla professione

Con le Delibere n. 6/2017 e n. 7/2017, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha approvato due importanti modifiche apportate ai requisiti e le modalità di formazione dei Responsabili Tecnici, in ossequio a quanto indicato con il DM 120/2014. Diventano obbligatorie le verifiche periodiche per accedere alla professione e quelle necessarie a confermare la qualifica ottenuta.

Le verifiche da svolgere.

Con le Delibere n. 6/2017 e n. 7/2017, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha approvato due importanti modifiche apportate ai requisiti riguardanti l’accesso alla professione, e fissato le modalità di formazione dei Responsabili Tecnici, in ossequio a quanto indicato con il DM 120/2014.

Diventano ora obbligatorie le verifiche periodiche per accedere alla professione e quelle necessarie a confermare la qualifica ottenuta.

Pertanto esse impongono una nuova serie di regole in merito allo svolgimento della professione, con riferimento alla necessità, da parte del Responsabile tecnico della gestione dei rifiuti, di attestare la propria formazione mediante due verifiche:

  • una “iniziale”, da svolgere per accedere alla professione;
  • una “successiva”, ripetuta con cadenza quinquennale, volta a garantire un periodico e necessario aggiornamento delle competenze possedute dalla figura professionale.

Pertanto le novità interessano:

  • sia i soggetti che intendono rivestire il ruolo di Responsabile Tecnico per la Gestione dei rifiuti ex-novo;
  • sia i soggetti che intendono confermare la qualità e hanno già intrapreso l’attività professionale, alla data di entrata in vigore degli atti in oggetto.

In tal senso essa è destinata a divenire uno dei requisiti comuni a tutte le categorie e le classi dell’Albo.

A ciò si aggiunga che le citate Delibere interessano altresì i restanti requisiti che concorrono a determinare l’idoneità del Responsabile tecnico, modificandoli in maniera notevole.

I requisiti del Responsabile

In base a quanto riportato all’art. 1 della Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 dell’Albo Gestori (“Requisiti del responsabile tecnico”), essi vengono individuati per ciascuna categoria e classe d’iscrizione, e sono riportati in uno specifico allegato della stessa (allegato “A”).

Ai fini dell’iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l’esperienza richiesta al responsabile tecnico consiste in quella acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:

  1. come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  2. come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  3. come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
  4. come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico. In tal caso, l’impresa interessata, con nota la firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica preventivamente alla Sezione regionale competente, utilizzando apposito modello, l’inizio e la durata del periodo di affiancamento.

Le verifiche di idoneità

Con l’art. 2 della Delibera n.6, si rimanda all’allegato C della stessa per l’individuazione delle materie oggetto delle verifiche di idoneità.

In particolare la verifica si basa su quiz approvati dal Comitato nazionale, i quali vengono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali all’indirizzo http: // www.albo nazionalegestoriambiemali.it, periodicamente aggiornati.

L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.

In caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.

La verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità, mentre la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla suddetta data di scadenza.

Si voglia notare che viene dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra con temporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

Il regime transitorio

In base all’art. 3 (“Disposizioni transitorie”), si precisa altresì che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

Il responsabile tecnico può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.

Con successive deliberazioni sono stabilite le sedi, le date e le modalità di svolgimento delle verifiche.

Infine, viene ricordato come le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data di entrata in vigore della deliberazione in oggetto saranno istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.

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