Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha definito i requisiti del responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti con la Delibera n. 6 del 30 maggio 2017, prevedendo anche le modalità di svolgimento delle verifiche iniziali e periodiche con Delibera n. 7 del 30 maggio 2017. Sono ora disponibili i quiz delle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico.
Delibere n. 6 e 7 dell’Albo gestori ambientali: modificazione dei requisiti del responsabile tecnico e introduzione delle modalità di svolgimento delle verifiche iniziali e periodiche
Con Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha definito i requisiti del responsabile tecnico, mentre con la n. 7, in medesima data ha fissato le modalità di svolgimento delle verifiche iniziali e periodiche.
In particolare si sottolinea che, in merito ai requisiti del responsabile tecnico, il regolamento dell’Albo (DM 120/2014) stabilisce, all’art. 12, i seguenti requisiti generali:
- titolo di studio idoneo;
- esperienza maturata nel settore di attività per cui è richiesta l’iscrizione;
- idoneità attestata mediante verifica iniziale e verifica periodica con cadenza quinquennale.
Titolo di studio
In merito al titolo di studio, il Comitato Nazionale ha definito che il responsabile tecnico deve essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado, ad eccezione dei responsabili tecnici individuati ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Delibera n. 6 (ex art. 2, Delibera n. 7/2017).
Invece la laurea viene invece richiesta per ricoprire il ruolo di RT per determinate classi della Categoria 8, 9 e 10 (ex Allegato A, Delibera n. 6/2017).
Esperienza richiesta
Circa l’esperienza richiesta per svolgere le attività connesse al ruolo, essa deve essere acquisita sempre nel settore di attività per la cui categoria viene chiesta l’iscrizione e l’articolo 1 della delibera n. 6/2017 illustra le diverse modalità con cui la stessa può essere documentata.
Verifiche di idoneità: i quiz
Infine, per quel che riguarda le verifiche di idoneità, esse saranno iniziali – per i responsabili tecnici di nuova nomina – e poi quinquennali per confermare il ruolo già ricoperto. Non è più quindi previsto il corso di formazione.
Le verifiche riguarderanno gli argomenti elencati nell’allegato C della Delibera n. 6/2017 e consteranno in 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 quiz sono relativi ad argomenti generali, comuni per tutte le categorie di iscrizione, e 40 quiz sono relativi ad argomenti specifici relativi al trasporto, all’intermediazione e commercio, alla bonifica di siti contaminati ed alla bonifica di beni contenenti amianto. I quiz saranno pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali.it e saranno aggiornati periodicamente.
La Delibera n. 7/2017 descrive in dettaglio come si svolgeranno tali verifiche.
I nominativi dei candidati idonei sono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali (art. 2 delibera n. 7/2017). In caso di mancato superamento della verifica, la stessa può essere ripetuta (per la medesima categoria di iscrizione) decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione di mancato superamento (art. 2 delibera n. 6/2017).
Verifiche di idoneità: programma delle verifiche
Il programma delle prime verifiche è fissato dalla delibera n.7/2017 come segue:
Sezione regionale e sede delle verifiche | Data di svolgimento |
Veneto | 19 dicembre 2017 |
Campania | 9 gennaio 2018 |
Sardegna | 17 gennaio 2018 |
Lombardia | 24 gennaio 2018 |
Sicilia | 31 gennaio 2018 |
Lazio | 7 febbraio 2018 |
Piemonte | 14 febbraio 2018 |
Regime transitorio
Per quel che riguarda il regime transitorio (art. 3 delibera n. 6/2017), segnaliamo che i responsabili tecnici già nominati per imprese iscritte all’Albo gestori ambientali alla data del 16 ottobre 2017 possono continuare a svolgere, a determinate condizione, la loro attività senza alcuna necessità di verifica per cinque anni.
Infine, il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo che ricopre anche il ruolo di responsabile tecnico è esonerato dalle verifiche se ha maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni, prevedendo interruzioni intermedie, ad esclusione delle interruzioni intervenute nell’ultimo anno di attività.
Le domande
Infine, per quanto riguarda i set completi dei quiz delle verifiche per l’idoneità dei responsabili tecnici previste dall’articolo 13 comma 1 del D.M. 120/2014, suddivisi nei moduli di cui all’allegato C della Delibera del Comitato Nazionale n.6 del 30/05/2017, si rimanda ai seguenti collegamenti:
- Modulo Obbligatorio per tutte le categorie (cliccare qui);
- Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 – 4 – 5 (cliccare qui);
- Modulo Specialistico. Categoria 8 – intermediazione e commercio rifiuti (cliccare qui);
- Modulo Specialistico. Categoria 9 – bonifica di siti (cliccare qui);
- Modulo Specialistico. Categoria 10 – attività di bonifica di beni contenenti amianto (cliccare qui).