Con l’approvazione della Legge sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, vengono riportate importanti disposizioni riguardanti il Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti (c.d. “SISTRI”), di cui all’art. 1 comma 670-bis e 670-ter, tra le quali, la proroga al 31 dicembre 2018 della non applicabilità delle sanzioni connesse al non corretto utilizzo del Sistema, come proposto da Confindustria.
Novità su SISTRI, registri e Formulari di identificazione dei rifiuti
Con l’approvazione della L. n. 205/2017 (recante ““Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”), che di fatto incorpora anche il c.d. “Decreto Milleproroghe” per l’anno 2018, vengono riportate importanti disposizioni riguardanti il Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti (c.d. “SISTRI”), di cui all’art. 1, c. 670-bis e c. 670-ter, tra le quali, la proroga al 31 dicembre 2018 della non applicabilità delle sanzioni connesse al non corretto utilizzo del Sistema, come proposto da Confindustria, e novità riguardanti la tenuta di registri e formulari di identificazione dei rifiuti.
Precisato che non è stata invece approvata la proposta sostenuta da Confindustria e da altre Associazioni imprenditoriali di interrompere l’obbligo di versamento del contributo SISTRI per il 2018, per cui, su questo fronte continuerà, pertanto, il confronto con il Ministero dell’ambiente, vediamo le principali novità sul punto introdotte dalla Legge di Bilancio.
Le novità collegate alla Legge di Bilancio sul SISTRI
Soggetti Obbligati al SISTRI
Continuano ad essere obbligati a iscriversi e a versare il relativo contributo le imprese produttrici di rifiuti pericolosi (sopra i dieci dipendenti) e le imprese che trasportano e gestiscono rifiuti pericolosi.
Continua il regime di “doppio binario”
Continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali, e le relative sanzioni, previsti dalla disciplina in materia di rifiuti, quali: tenuta del registro di carico e scarico, formulario di trasporto rifiuti e MUD e non si applicano le sanzioni connesse al non corretto utilizzo del Sistema (c.d. regime di “doppio binario”).
Sistema sanzionatorio
La norma introduce anche un nuovo art. 194-bis, rubricato “Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI”, nel quale si prevede che determinati adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti possano essere effettuati in formato digitale.
Inoltre, con essa:
- continuano ad applicarsi le sanzioni relative all’omessa iscrizione a SISTRI ed al mancato/versamento del relativo contributo annuale (adempimenti operativi dal 1° aprile 2015), benché ridotte del 50%;
- vengono applicati, al contributo SISTRI, i termini di prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 del Codice Civile;
- il Ministro dell’ambiente viene delegato ad emanare, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI: in particolare la Legge di Bilancio incarica Il Ministero dell’Ambiente di stabilire le procedure per il recupero dei contributi SISTRI – soggetti a prescrizione decennale – dovuti e non corrisposti (e le richieste di rimborso), il cui rispetto comporterà l’estinzione dell’apposita sanzione pecuniaria (ex art. 260-bis, c.2, D.Lgs. n. 152/2006), senza il pagamento degli interessi, nel rispetto di determinati criteri[1]
Digitalizzazione dei documenti e trasmissione del FIR
In particolare, in merito alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti, si prescrive, all’art. 194-bis, che:
- gli adempimenti (al c.1), relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti, possono ora essere effettuati in formato digitale[2];
- il Ministero dell’Ambiente (c.2) può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale di tali adempimenti;
- viene consentita (c.3) la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti anche via PEC.
[1] Con particolare riferimento ai seguenti: a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente; b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo; c) previsione di modalita’ semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all’annualita’ in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio; d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.
[2] In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati nei documenti in oggetto.