UE: nuove regole per il calcolo degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio degli urbani

Con la decisione n. 1004 del 7 Giugno scorso, la commissione europea definisce nuove regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul conseguimento di una particolare fase della gerarchia dei rifiuti, la c.d. “preparazione per il riutilizzo”, ed anche il riciclaggio dei rifiuti urbani.

Gli obiettivi al 2035.

Come noto, la Direttiva n. 851 del Giugno 2018, che l’Italia dovrà recepire entro il 4 Luglio del prossimo anno, contiene nuovi e più stringenti obiettivi quantitativi da raggiungere.

Al fine di rafforzare il principio di prevenzione, e creare la “società del riciclaggio”, la nuova Direttiva prescrive alcuni traguardi, come quelli di preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio degli urbani, per cui dovranno rappresentare il 65% in peso entro il 2035.

Il contenuto della Decisione.

Con la Decisione di esecuzione della Commissione n.1004/2019 in oggetto[1], si precisa che tali regole di calcolo, di verifica e di comunicazione dei dati relativi sono strettamente collegate alle regole che stabiliscono i formati per la loro comunicazione.

La Comunità ha ritenuto come necessario, per assicurare la coerenza tra tali regole e renderle più facilmente accessibili, ed opportuno, stabilire in un’unica decisione le regole applicabili nell’uno e nell’altro caso.

Ai fini della facilità di accesso ai formati uniformi da usare per la comunicazione di altri dati relativi ai rifiuti a norma della Direttiva Quadro sui rifiuti (la 2008/98/CE), in particolare i dati sui rifiuti da costruzione e demolizione e i dati relativi agli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, e agli oli usati,viene ritenuto opportuno contemplare nella decisione anche detti formati[2].

Le modalità di calcolo

La UE precisa che la quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo comprende soltanto i prodotti o componenti di prodotti che, in esito a operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento. Le parti di tali prodotti o componenti di prodotti che sono state eliminate con le operazioni di riparazione possono essere incluse nella quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo.

Invece, in merito al calcolo dei rifiuti urbani riciclati, si prescrive che tale quantità corrisponde alla quantità di rifiuti urbani in corrispondenza del punto di calcolo[3]. La quantità dei rifiuti urbani che sono immessi nell’operazione di riciclaggio include i materiali interessati. Essa può includere materiali non interessati soltanto se la loro presenza è ammissibile per l’operazione di riciclaggio specifica.

Nei casi in cui i materiali di rifiuti urbani cessano di essere rifiuti in corrispondenza di tali punti di calcolo, la loro quantità è inclusa nella quantità dei rifiuti urbani riciclati, e se il punto di misurazione si riferisce al prodotto in uscita da un impianto che manda a riciclo rifiuti urbani senza ulteriore trattamento preliminare, o ai rifiuti in entrata in un impianto in cui i rifiuti urbani sono immessi nell’operazione di riciclaggio senza ulteriore trattamento preliminare, la quantità di rifiuti urbani cerniti che è respinta dall’impianto di riciclaggio non è inclusa nella quantità di rifiuti urbani riciclati.

Inoltre, se un impianto effettua un trattamento preliminare prima del punto di calcolo in tale impianto, i rifiuti eliminati durante il trattamento preliminare non sono inclusi nella quantità di rifiuti urbani riciclati comunicata da tale impianto.

Importante sottolineare che i rifiuti urbani prodotti da un determinato Stato membro, se mescolati con altri rifiuti o con rifiuti di un altro paese prima del punto di misurazione o del punto di calcolo, la quota di rifiuti urbani provenienti da un determinato Stato membro è identificata utilizzando metodi appropriati, quali registri elettronici e indagini campionarie[4].

Inoltre:

  • se i materiali di rifiuti urbani sono immessi in operazioni di recupero in cui sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, il prodotto di tali operazioni che è soggetto al recupero del materiale, quali frazione minerale delle ceneri pesanti da incenerimento o clinker derivante dal coincenerimento, non è incluso nella quantità di rifiuti urbani riciclati, ad eccezione dei metalli separati e riciclati dopo l’incenerimento dei rifiuti urbani. I metalli integrati nel prodotto minerale in uscita dal processo di coincenerimento dei rifiuti urbani non sono comunicati come riciclati.
  • se i materiali di rifiuti urbani sono immessi in operazioni di recupero in cui non sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, né per il recupero del materiale, ma danno origine a quote significative di un prodotto che include materiali riciclati, combustibili o materiali di riempimento, la quantità di rifiuti riciclati è determinata grazie ad un metodo di bilancio di massa secondo cui si tiene conto solo dei materiali di rifiuto soggetti al riciclaggio.

Come avviene la raccolta dei dati.

La Decisione tratta anche delle modalità di raccolta dei dati, per cui si prescrive che gli Stati membri:

  • ottengano i dati direttamente dagli enti o dalle imprese che gestiscono i rifiuti, secondo il caso.
  • prendano in considerazione l’uso di registri elettronici per registrare i dati sui rifiuti urbani.

Qualora la raccolta dei dati sia basata su indagini, queste soddisfano i requisiti minimi seguenti:

  • sono condotte a intervalli regolari e specificati e riflettono adeguatamente la variazione nei dati oggetto di indagine;
  • sono basate su campioni rappresentativi della popolazione a cui si applicano i loro risultati.

[1] Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione

[2][2] In particolare, si ritiene, in sede comunitaria, stabilire in una distinta decisione delegata della Commissione la metodologia applicabile per determinare il tasso di scarto medio dei materiali di rifiuto eliminati dai rifiuti cerniti mediante un ulteriore trattamento preliminare al riciclaggio.

[3] I punti di calcolo applicabili a determinati materiali di rifiuto e a determinate operazioni di riciclaggio sono indicati nell’allegato I.

[4] Se tali rifiuti subiscono un ulteriore trattamento preliminare, la quantità di materiali non interessati eliminati da tale trattamento è detratta tenendo conto della quota e, se del caso, della qualità dei materiali di rifiuto prodotti dai rifiuti urbani provenienti da un determinato Stato membro.

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