Dopo la pubblicazione in Gu, è in vigore dal 10 settembre 2019 il regolamento che reca le modalità per redigere la relazione di riferimento per alcuni impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia). Vediamo i passaggi legislativi che hanno condotto all’entrata in vigore della normativa comunitaria che ha istituito, nel lontano 2010, tale relazione.
Che cos’e la relazione di riferimento
La relazione di riferimento era stata introdotta dalla Direttiva 2010/75/UE[1]. Le Istituzioni comunitarie hanno chiarito, con il documento, che la finalità dell’atto è quella di assicurare che l’esercizio di un’installazione non comporti un deterioramento della qualità del suolo e delle acque sotterranee, e che è necessario stabilire lo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee attraverso una relazione di riferimento.
La Comunità europea ipotizza che essa costituisca uno strumento pratico atto a consentire, per quanto possibile, un raffronto in termini quantitativi tra:
- lo stato del sito descritto in tale relazione
- lo stato del sito al momento della cessazione definitiva delle attività.
L’obiettivo è quello di accertare se si è verificato un aumento significativo dell’inquinamento del suolo o delle acque sotterranee. La relazione di riferimento dovrebbe pertanto contenere informazioni che si avvalgano dei dati esistenti sulle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee, nonché dei dati storici relativi agli usi passati del sito.
Le Linee guida della Commissione sul punto
Come ribadito da una recente comunicazione sul punto[2], la Commissione Europea precisa che la Direttiva in oggetto reca norme[3] relative alla cessazione definitiva delle attività che comportano l’utilizzo, la produzione o lo scarico di determinate sostanze pericolose, al fine di prevenire e affrontare la potenziale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di tali sostanze, e l’elaborazione di una «relazione di riferimento» rappresenta uno strumento chiave: infatti quando un’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di determinate sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, è richiesta la sua redazione prima della messa in servizio dell’installazione oppure, dopo il 7 gennaio 2013, prima che l’autorizzazione rilasciata per l’installazione sia aggiornata per la prima volta.
La relazione fungerà da base per effettuare un raffronto con lo stato di contaminazione al momento della cessazione definitiva delle attività. Se le informazioni fornite in virtù di altre normative nazionali o dell’Unione illustrano lo stato al momento dell’elaborazione della relazione, tali informazioni possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento
Le linee guida contenute nella Comunicazione offrono le disposizioni legislative riguardanti le relazioni di riferimento e disciplinato i seguenti aspetti in essa trattati:
- determinazione della necessità o meno di elaborare una relazione di riferimento;
- definizione delle ricognizioni di riferimento;
- definizione della strategia di campionamento;
- redazione della relazione di riferimento.
Il DM ambiente n. 95 del 15 Aprile 2019
Da ultimo il Dm Ambiente 95/2019 precisa le modalità di compilazione e le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) obbligate alla redazione, nonché le installazioni escluse (si tratta delle infrastrutture collocate interamente in mare su piattaforme offshore), e va a colmare un vuoto normativo originatosi a seguito di un precedente atto del Ministero dell’Ambiente sull’argomento, annullato in quanto non aveva la forma di “regolamento” come previsto dalla legge.
Con esso si precisa ulteriormente che la relazione di riferimento rappresenta il documento attraverso il quale vengono fissate le misure atte a prevenire ed affrontare la potenziale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee che potrebbe essere cagionata dalle attività che producono, e/o utilizzano sostanze pericolose.
[1] Del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
[2] Recante “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”.
[3] In particolare, nei paragrafi dal 2 al 4 dell’articolo 22.