Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) il Decreto-legge c.d. “Sostegni-ter”, con il quale il Governo interviene in numerosi ambiti, che vanno ad incidere sulle attività di imprese e Cittadini. Vediamo le prescrizioni riguardanti la riduzione degli oneri di sistema.
Cosa sono?
Gli oneri di sistema sono dei costi stabiliti dall’ARERA (Autorità Energia Elettrica e Gas) e sono uguali per ciascun fornitore. La spesa finale degli oneri di sistema è data da una quota fissa ed una variabile, cioè che varia rispettivamente al consumo di energia elettrica e gas di ciascun utente.
La riduzione per le imprese
Con l’art. 14, il Governo dispone una significativa riduzione in tema di oneri di sistema per il primo trimestre dell’anno corrette, per tutte le utenze che hanno una potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.
In particolare:
- ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, con l’obiettivo di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico[1];
- Gli oneri[2] vengono coperti mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 relativi all’anno 2022[3].
[1] Ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 1 comma 504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234
[2] Pari a 1.200 milioni di euro per l’anno 2022.
[3] V. art. 23, D.Lgs. n. 47/2020. Essi sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Se i versamenti mensili risultino inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, il Ministero dell’economia e delle finanze, può autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022. Qualora i versamenti di cui al comma 2, effettuati dal GSE a favore di CSEA, siano inferiori all’importo di 1.200 milioni di euro, alla differenza si provvede, entro l’anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all’anno 2021, destinati ai ministeri interessati, giacenti sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. A tal fine non si dà luogo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nella Tesoreria dello Stato sino al conseguimento da parte di CSEA dell’importo spettante ai sensi del comma 2.