Al via il DL “Sostegni-ter”: ridotti gli oneri di sistema

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) il Decreto-legge c.d. “Sostegni-ter”, con il quale il Governo interviene in numerosi ambiti, che vanno ad incidere sulle attività di imprese e Cittadini. Vediamo le prescrizioni riguardanti la riduzione degli oneri di sistema.

Cosa sono?

Gli oneri di sistema sono dei costi stabiliti dall’ARERA (Autorità Energia Elettrica e Gas) e sono uguali per ciascun fornitore. La spesa finale degli oneri di sistema è data da una quota fissa ed una variabile, cioè che varia rispettivamente al consumo di energia elettrica e gas di ciascun utente.

La riduzione per le imprese

Con l’art. 14, il Governo dispone una significativa riduzione in tema di oneri di sistema per il primo trimestre dell’anno corrette, per tutte le utenze che hanno una potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

 In particolare:

  • ARERA provvede ad  annullare,  per  il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022,  le  aliquote relative agli oneri generali di sistema  applicate  alle  utenze  con potenza disponibile pari o superiore a 16,5  kW,  anche  connesse  in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, con l’obiettivo di ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore elettrico[1];
  • Gli oneri[2] vengono coperti mediante  corrispondente  utilizzo  di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione  di  CO2 relativi all’anno 2022[3].

[1] Ad integrazione di quanto disposto dall’articolo  1  comma 504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234

[2] Pari a 1.200 milioni  di  euro per l’anno 2022.

[3] V. art. 23, D.Lgs. n. 47/2020. Essi sono versati mensilmente dal Gestore  dei servizi  energetici  (GSE)  sull’apposito  conto  aperto  presso   la tesoreria  dello  Stato  da  reimputare  alla  Cassa  per  i  servizi energetici  e  ambientali  (CSEA).  Se i   versamenti   mensili risultino  inferiori  al  fabbisogno  di  cassa  della   CSEA, il Ministero dell’economia e  delle finanze, può autorizzare, su richiesta della  CSEA,  il  ricorso  ad anticipazioni della tesoreria  statale  da  estinguere  entro  il  31 dicembre 2022. Qualora i versamenti di cui al comma 2,  effettuati  dal  GSE  a favore di CSEA, siano inferiori all’importo di 1.200 milioni di euro, alla  differenza  si  provvede,  entro  l’anno  2022,   mediante   il versamento per pari importo alla CSEA di  quota  parte  dei  proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all’anno 2021, destinati ai ministeri interessati, giacenti sull’apposito conto aperto  presso la tesoreria dello Stato. A tal fine non si dà luogo  al  versamento all’entrata del bilancio  dello  Stato  delle  somme  giacenti  nella Tesoreria  dello  Stato  sino  al  conseguimento  da  parte  di  CSEA dell’importo spettante ai sensi del comma 2.

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