Importanti novità per i produttori di imballaggi: introdotta la tassa per quelli in plastica, la c.d. “plastic tax”, pari a 800 euro per ogni tonnellata realizzata di manufatto. Vediamo quali sono le principali novità legate al provvedimento.
Il provvedimento
E ‘stata pubblicata nella gazzetta ufficiale della comunità europea (GUCE) il provvedimento con il quale viene formalmente introdotta nell’ordinamento comunitario la versione europea della plastic tax.
Si tratta della prima volta, nella storia della Comunità, a riguardo dell’introduzione di una forma impositiva basata sulla performance della gestione dei rifiuti, per quanto limitata ad una determinata tipologia.
Il perimetro oggettivo: inclusi i rifiuti di imballaggi di bioplastica non riciclati
In relazione alla natura dell’oggetto, si ricorda che, sulla base della Direttiva n. 62 del 1994 (c.d. “Packaging 1”), al netto delle modificazioni ed integrazioni apportate dalla recente n. 851 del 4 Luglio 2018, non distingue tra le diverse tipologie e caratteristiche dei polimeri plastici. Ne segue che, il perimetro oggettivo, così come si delinea, include i rifiuti di imballaggi di bioplastica non riciclati.
In generale, ai fini della determinazione dell’importo, il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati viene definito dalla differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro in un determinato anno e il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati nello stesso anno, determinato a norma della Packaging 1.
La consistenza della tassazione
L’applicazione del tributo avverrà dal prossimo 1° gennaio ed è pari ad 0,8 euro per chilogrammo, ovvero, 800 euro/t, con una riduzione forfettaria annua del contributo negli Stati membri, al fine di scongiurare gli effetti regressivi sui contributi nazionali: nel caso italiano tale riduzione viene fissata a 184 milioni di euro.