Su richiesta di Confindustria, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Delibera n. 8 del 12 settembre 2017 che stabilisce una revisione dei requisiti minimi di personale per l’iscrizione delle imprese alla categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani. L’Atto contiene anche, tra le altre modifiche, la riduzione della portata minima richiesta per l’iscrizione delle imprese alle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), classe F, consentendo alle imprese anche di piccole dimensioni di poter continuare a svolgere le attività attualmente in essere.
Il contenuto della Delibera n.8/2017
Con la Delibera n.8/2017 il Comitato Nazionale dell’albo dei gestori ambientali ha recentemente apportato significative modificazione circa i requisiti minimi relativi alle caratteristiche dei mezzi di trasporto e del personale impiegati, per le categorie 1, 4 o 5.
A seguito di numerose criticità ed osservazioni in merito all’applicazione dei requisiti riguardanti personale e mezzi di cui alla Delibera n.5/2016, l’Albo, mediante la Delibera n.8/2017, ha apportato diverse modifiche alla precedente, per stabilire un set di requisiti minimi che rispondono meglio alle esigenze degli Operatori, ovvero alle varie situazioni che sono state riscontrato nel territorio. Sono inoltre state ampliate alcune sottocategorie della categoria 1, ricomprendendo attività prima escluse.
Le modifiche apportate.
Vediamo ora le modifiche apportate.
Categoria 1.
In merito categoria n. 1, relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti urbani, l’Albo ora prescrive che:
- dotazione di la dotazione minima di personale debba essere individuata solo mediante la formula che prende in considerazione il numero di veicoli; in tal senso sono state eliminate le dotazioni minime indicate in unità di personale;
- sottocategoria spazzamento meccanizzato dei rifiuti: per le classi A e B il personale addetto non è più suddiviso in A1 ed A2, ma è prevista una dotazione complessiva somma delle due;
- sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriali – tabella D1: la dotazione minima di personale è ora individuabile tramite la formula considerante il numero di veicoli, mentre sono state eliminate le dotazioni minime indicate in unità di personale;
- sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi – tabella D4: ora questa sottocategoria è applicabile anche alla raccolta ed al trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree ed attività cimiteriali;
- sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti su strade – tabella D6: ora questa sottocategoria è applicabile anche per le attività svolte su aree e strade urbane. In merito alla dotazione minima di personale è stata tolta l’indicazione in base alla quale per le classi A e B le dotazioni A1 ed A2 devono essere sommate: pertanto anche per queste classi possono essere dimostrate in alternativa. Sempre a tale scopo, per le classi A e B sono state indicate le dotazioni minime di personale A1 ed A2.
Categorie 4 e 5
Infine, per quanto attiene le categorie 4 e 5, in merito alla dotazione minima per l’iscrizione in una delle due classi (indicate nella tabella E1) ed in merito alla dotazione minima per l’iscrizione in entrambe le categorie (indicata nella tabella E2), è stata dimezzata la portata minima utile complessiva di veicoli per la classe F: nella tabella E1 è passata da 1 a 0,5 tonnellate mentre nella tabella E2 è passata da 1,8 a 0,9 tonnellate.