Con un parere approvato lo scorso 25 settembre 2019, a seguito di richieste effettuate nei suoi confronti atte a disciplinare il regime transitorio che si è instaurato con la riforma della disciplina relativa all’esame per Responsabile Tecnico della Gestione dei rifiuti (RTGR), l’Albo, mediante il Comitato Nazionale, ha chiarito la posizione di taluni responsabili esonerati dalle verifiche.
La questione
In merito alla richiesta, posta al Comitato Nazionale, relativa alla necessità di chiarire se coloro che sono dispensati dalle verifiche[1], che intendono svolgere la funzione di RTGR, per altri settori di attività, debbano sostenere la verifica inziale (costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico) oppure i soli moduli specialistici di interesse, è intervenuto il Comitato Nazionale, sulla base dei seguenti presupposti.
I presupposti normativi
In primis, si prevede che sia dispensato dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale[2].
In seconda battuta, viene stabilito che sia dispensato dalle verifiche il rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo[3].
Le conclusioni
Sulla base della richiamata normativa, pertanto, risulta del tutto evidente che il soggetto dispensato dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera 6 del 30/05/2017 che intende svolgere la funzione di RT per altri settori di attività, dovrà sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico.
[1] V. art. 2, c.5, Delibera n. 6 del 30 Maggio 2017.
[2] V. art. 13, c. 3, DM n. 120/2014
[3] V. art. 2, c.5, Delibera n.6/2017.