Con la riunione del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali (“CN”) tenutasi il 24 Giugno 2020 sono stati rilasciati alcuni chiarimenti sui codici CER terminanti con “99”, e sui provvedimenti disciplinati dal Comitato stesso.
Codici CER / EER che terminano con 99
Con la Circolare n. 6 del 29/06/2020, riguardante il tema della classificazione dei rifiuti, ed in particolare di sostanze od oggetti che vengono individuate con un CER avente termine con 99, il CN ha ribadito quanto già stabilito con propria Circolare prot. N. 661 del 2005 che ribadiva la necessità di attenersi alla procedura descritta al punto 3 dell’introduzione dell’Allegato D, parte IV del D.Lgs. 152/06, “dove è chiaro che l’attribuzione dei codici dell’EER terminanti con le cifre 99 ha carattere puramente residuale”, aggiungendo che, “fermo restando la responsabilità del produttore nella corretta attribuzione e descrizione del codice EER”, le sezioni devono procedere all’esame dei codici che terminano con 99 alle seguenti condizioni:
- il codice EER sia adeguatamente descritto;
- sia presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/UE e Reg. (UE) n. 1357/2014.
Tali condizioni non si rendono necessarie qualora il codice EER del rifiuto sia individuato da norme regolamentari (es. DM 5/2/98) o da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione.
Provvedimenti disciplinari
Con la Circolare n.7 del 29/06/2020, invece, il CN ha chiarito che, in sede di procedimento disciplinare, le variazioni, intervenute sulle imprese iscritte all’Albo in data successiva all’avvenuta contestazione degli addebiti all’iscritto, non assumono rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione.