Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA): cancellazione in caso di indirizzo PEC inesistente

Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha diramato la Circolare n. 149 del 4 settembre con la quale ha ritenuto utile stabilire una tempistica comune per avviare le procedure di cancellazione per tutte le imprese che risultano sprovviste di indirizzi PEC validi e funzionanti o che risultano irreperibili anche a seguito di invio della notifica mediante il servizio postale.

Essa riguarda solamente una specifica fattispecie di aziende, con riferimento a quelle che chiudono senza alcuna comunicazione nei confronti dello stesso, e, ad un certo punto, non sono più raggiungibili tramite i canali ufficiali (pec, raccomandata, area riservata, etc).

Il contenuto della Circolare

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) , al fine di rendere uniforme il comportamento delle sezioni regionali e provinciali sull’intero territorio nazionale,  considerato quanto stabilito dal medesimo Albo ( mediante circolare n. 144, del 4 maggio 2018, avente ad oggetto la notifica dei provvedimenti di cancellazione mediante pubblicazione sul sito web dell’albo), l’ANGA  ha ritenuto utile stabilire la comune per avviare di cancellazione[1], per tutte le imprese che risultano sprovviste di indirizzi PEC validi, o che risultano inferibile anche a seguito di invio della notifica mediante servizio postale.

Le sezioni regionali osservano la seguente tempistica:

  • nel caso in cui le imprese permangono 12 mesi in determinate condizioni[2], le sezioni del genere provinciali dell’albo provvedono entro la data del 20 ottobre deliberare la cancellazione (ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera F, del decreto in oggetto), con decorrenza 15 novembre, e notificano a mezzo PEC alle interessate relativo provvedimento;
  • nei casi di mancata notifica, a causa dell’indirizzo PEC inesistente, oppure non valido, oppure non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione il 2 novembre

[1] Ex articolo 20, comma 1, lettera f) del DM n. 120/2014.

[2] Indicate all’art. 24, c.7, del DM n. 120/2014 (tanto per intenderci quello che disciplina il funzionamento dell’albo).

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