Appalti, somministrazione di lavoro e intermediazione illecita di manodopera: incontro di approfondimento promosso da Assosistema

Si è tenuto, presso la sede di Confindustria, l‘incontro di approfondimento su “appalti, somministrazione di lavoro e intermediazione illecita di manodopera; gli appalti genuini e non”. L’evento, promosso da Assosistema, è nato dall’esigenza, espressa da molte aziende del settore, di ricevere chiarimenti sulla normativa in materia, ed in particolare sulle opportunità da queste offerte con riferimento agli strumenti di gestione flessibile del rapporto di lavoro. Diversi gli argomenti discussi dai vari relatori intervenuti, dalle rilevanti conseguenze collegate all’emanazione del  D. Lgs. n. 276/2003 (c.d. “Legge Biagi”) sottolineando l’impatto innovativo sulla disciplina del Contratto di Appalto, fino alla trattazione degli aspetti inerenti normativa, controlli e sanzioni in materia di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro.

Gli interventi.

La dott.ssa Patrizia Ferri, Segretario Generale di Assosistema, ha aperto i lavori, tracciando il profilo degli Associati e delineato le tematiche oggetto dell’incontro.

Assosistema rappresenta le imprese di produzione, distribuzione, manutenzione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi e di servizi di sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in ospedali, case di cura, cliniche private, hotel, ristoranti, industrie e ambienti confinati. Gli obiettivi statutari dell’Associazione sono la protezione, la diffusione e il miglioramento dell’attività del settore, nonché la tutela e il coordinamento delle istanze e degli interessi degli Associati.

Successivamente l’Avv. Massimo Marchetti, responsabile Legislazione e Diritto del Lavoro di Confindustria e moderatore del Convegno, ha posto sul tavolo della discussione alcuni argomenti di profilo giuslavoristico, soffermando l’attenzione dei presenti sulle rilevanti conseguenze collegate all’emanazione del  D. Lgs. n. 276/2003 (c.d. “Legge Biagi”), sottolineando l’impatto innovativo sulla disciplina del Contratto di Appalto.

Che cos’è l’appalto. Sotto il profilo giuridico l’appalto è un contratto “di risultato” , una volta sottoscritto il quale, una parte, denominata “appaltatore”, assume, per tramite di organizzazione di mezzi propri necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere per l’altra parte, denominata “appaltante” o “committente”, un’opera o di prestare alla stessa un servizio, verso un corrispettivo. Tale tale definizione si coniuga con quella offerta dal tracciato normativo di cui al D. Lgs. n. 276/2003, con il quale il Legislatore, all’art. 29 individua, secondo una prospettiva prettamente giuslavoristica, la distinzione dell’appalto dalla somministrazione di lavoro proprio, basato sull’organizzazione dei mezzi necessari e l’assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore.

Con l’intervento dell’Avv. Enzo Morrico, Avvocato del Foro di Roma e Presidente Associazione Giuslavoristi Italiani Lazio, sono state esposte le linee guida della giurisprudenza su appalti non genuini e l’interposizione di manodopera, evidenziando i principali punti di differenza tra appalto lecito e illecito.

Genuinità dell’appalto: definizione. Dalla lettura dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, si ricava l’elemento essenziale di un appalto vero e proprio, ovvero di un contratto “genuino”, da intendere come quello in cui l’appaltatore non si deve limitare ad inviare i propri dipendenti presso l’azienda committente affinché svolgano una qualsivoglia attività lavorativa per conto di essa, ma, contemporaneamente deve organizzare i mezzi necessari a realizzarla, e, soprattutto, avere assunto il rischio[1] d’impresa richiamato dal suddetto Decreto (D. Lgs. 279, art. 29), e dal Codice Civile (art. 1655), quale fondamento di legittimità, civilistica e commerciale, anzitutto, ma, date le previsioni generali del D. Lgs. n. 276/2003 (art. 18), anche penale e amministrativa, dell’operazione contrattuale.

Chiarimenti sulla questione della normativa, dei controlli e delle sanzioni in materia di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro, alla luce delle recenti novità legislative, sono stati offerti da Ilaria Feola (Divisione II – Attività di interpello. Supporto tecnico-giuridico, contenzioso), evidenziando le difficoltà nello svolgimento delle attività di ispettorato a riguardo dell’istituto della somministrazione fraudolenta.

Infine ha chiuso i lavori il dott. Leonardo Fabretti (Responsabile Area Legale e Contrattualistica UMANA S.p.A. – Agenzia per il Lavoro), esponendo le proprie riflessioni sulla ricerca della flessibilità sotto il profilo organizzativo, ponendo a confronto vari modelli, come quello della somministrazione a tempo determinato, dello “staff leasing” e del c.d. “Monte Orario Garantito” (MOG).

Appalto: criteri e indici di genuinità. Un indice di “non-genuinuità dell’appalto” potrebbe essere la commissione del reato di “interposizione di manodopera”, la quale deve essere considerata esclusivamente in termini sostanziali, a prescindere cioè da quale forma giuridica negoziale si utilizzi, e indipendentemente dall’esistenza o meno di uno specifico accordo fraudolento tra il datore di lavoro effettivo (interponente) e quello fittizio (interposto); l’interposizione illecita si configura[2], come qualunque comportamento negoziale (appalto, fornitura, contratto d’opera) posto in essere da due datori di lavoro che coincida di fatto con una somministrazione di manodopera da parte di un soggetto non autorizzato. Nel contratto regolare di appalto, ai sensi dell’art. 1655 cod. civ., che ora il legislatore con l’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 ha inteso espressamente ed esplicitamente richiamare, nell’ottica di un importante e atteso coordinamento normativo, l’appaltatore s’impegna, nei confronti del committente, contro un corrispettivo pattuito, a realizzare con rischio a proprio carico un risultato predefinito, facendo affidamento e utilizzando la propria organizzazione imprenditoriale e, nell’ambito di questa, i propri dipendenti in piena e totale autonomia.  Al contrario si ha un fittizio contratto di appalto (cd. “appalto di manodopera”), che maschera una interposizione illecita di manodopera, quando lo pseudo-appaltatore si limita a mettere a disposizione dello pseudo-committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, che finiscono per essere alle dipendenze effettive di quest’ultimo, il quale detta loro le direttive sul lavoro, esercitando su di essi i tipici poteri datoriali.  La giurisprudenza e la prassi segnalano alcuni aspetti che rappresentano sintomi a partire dai quali far emergere e sanzionare gli appalti (illeciti) di manodopera, a seguito delle norme introdotte dal D. Lgs. n. 276/2003, con particolare riferimento a: a) mancanza in capo all’appaltatore della qualifica di imprenditore, o meglio di un’organizzazione (tecnica ed economica) di tipo imprenditoriale; b) mancanza dell’effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore; c) impiego di capitali, macchine e attrezzature fornite dall’appaltante; d) la natura delle prestazioni svolte esula da quelle dell’appalto, afferendo a mansioni tipiche dei dipendenti del committente; e) corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non riguardo all’opera compiuta o al servizio eseguito, ovvero corresponsione della retribuzione direttamente da parte del committente.

[1] Per assunzione di rischio dell’affare, opera o servizio, appaltato, nell’ambito del contratto d’appalto si intende sia quello di non riuscire a coprire tutti i costi dei materiali, delle attrezzature e della manodopera impiegati per la realizzazione dell’opera o per l’esecuzione del servizio, sia quello che l’appaltatore non ottenga dal committente alcun corrispettivo per l’attività svolta, nonostante il lavoro prestato effettivamente dai propri dipendenti e i costi sostenuti per materie prime e attrezzature.

[2] Ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 84 del D. Lgs. n. 276/2003.

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