ARERA: al via le operazioni per il monitoraggio delle attività di gestione dei rifiuti 2018/2019

Lo scorso 19 aprile si è tenuta, presso gli uffici di ARERA, una riunione avente ad oggetto le attività previste dalla Deliberazione 27 dicembre 2018 715/2018/r/rif, recante “Avvio di procedimento per l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019”. Vediamo le principali evidenze dell’atto.

Il contenuto della Delibera n. 715

La n. 715 prevedeva, all’art. 1:

  • l’avvio di un procedimento per l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e per i singoli servizi che costituiscono attività di gestione coerente con le finalità e i criteri enunciati in motivazione.
  • La nomina, come responsabile del procedimento, nella figura del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati;
  • la conclusione del procedimento entro il termine ordinatorio del 30 giugno 2019,

L’obiettivo finale è quello della individuazione dei criteri inerenti tale monitoraggio e dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti sostenuti.

A tal fine, l’art. 2, evidenzia gli obblighi informativi a cura di:

  1. Tutti gli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche assimilati differenziati, urbani e assimilati;
  2. tutti gli esercenti i singoli servizi che costituiscono attività di gestione, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal titolo in base al quale svolgono la relativa attività, inclusi di Comuni che li gestiscono in economia,

trasmettono all’Autorità, secondo le modalità precisate nel presente articolo, i dati e la documentazione che sarà dettagliata nell’ambito di un’apposita modulistica adottata con determina del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati e pubblicata sul sito internet dell’Autorità. 2.2.

La trasmissione di cui al comma 2.1 è effettuata in formato elettronico, nell’ambito di una sezione dedicata del sito istituzionale dell’Autorità, compilando opportuna modulistica ed è corredata dalle fonti contabili obbligatorie che certificano tutti gli elementi di costo e di investimento dichiarati.

ARERA, al c.3 dell’articolo 2, precisa la modulistica da presentare ai fini della trasmissione dei dati e della documentazione:

  • una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  • una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Cosa succede in caso di omissione da parte del Soggetto obbligato? L’autorità prevede che, nel caso in cui esso:

  1. non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall’Autorità,
  2. non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati,
  3. ometta di fornire almeno uno dei documenti richiamati sopra,

possa essere sanzionato ai termini di legge (art. 2, c. 20, lett. c), L .n. 481/95).

La documentazione in oggetto, inoltre, deve essere, in contemporanea, trasmessa, dagli esercenti:

  • all’Ente di governo d’ambito territorialmente competente;
  • o, laddove questo manchi o non sia operativo, all’ente locale competente, al fine di consentire a questi ultimi di validare le informazioni in essa contenute.

ARERA si riserva di verificare, eventualmente anche mediante verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse (ai sensi dell’art. 2, c. 20, lett. c), L. n. 481/95).

Infine (art. 3), ARERA richiede[1] altresì che:

  • gli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
  • gli esercenti i singoli servizi che costituiscono attività di gestione;
  • gli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali,

siano tenuti ad accreditarsi all’anagrafica operatori dell’Autorità mediante compilazione di apposita modulistica resa disponibile sul sito internet dell’Autorità, entro il termine ivi indicato unitamente a eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie.

[1] Ai sensi della deliberazione GOP 35/08.

Ultime news