ARERA, nell’ambito della riunione del 9 luglio 2019, con Deliberazione 303/2019/R/RIF (recante “unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’autorità 225/2018/r/rif e 715/2018/r/rif, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesima”), ha stabilito di unificare i procedimenti avviati con le deliberazioni 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF – volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati – prevedendone la conclusione entro il termine del 31 ottobre 2019. Con il primo l’Autorità aveva avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario, mentre con il secondo era stato introdotto il monitoraggio delle tariffe esistenti per il 2018 e 2019.
Gli obiettivi perseguiti da ARERA
ARERA si pone due obiettivi di carattere strategico:
- correlare l’attività di regolamentazione con le tempistiche previste dalla normativa vigente in ordine al processo di valutazione e di determinazione delle modalità di prelievo, a partire da quelle riferite all’anno 2020;
- accrescere l’efficacia dell’azione di regolamentazione.
Ciò avverrà mediante:
- la definizione di criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti, da applicarsi sulle annualità 2018 e 2019, comunque coperte dall’attribuzione delle funzioni ad essa assegnate;
- l’introduzione di una prima metodologia tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti, in cui i criteri sopra richiamati costituiranno parte delle regole necessarie all’individuazione dei costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario a partire dal 2020;
- lo svolgimento di opportune attività informative e, laddove ritenuto necessario, formative per la corretta adozione dei piani finanziari richiesti entro l’anno, al fine di garantire l’efficace e rapida applicazione, ai diversi livelli istituzionali, delle regole sopra richiamate;
- un confronto interistituzionale, avente lo scopo di definire le procedure di validazione dei dati e le modalità di approvazione dei piani finanziari e dei corrispettivi, al fine di garantire, da un lato, veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall’altro, coerenza tra corrispettivi e costi efficienti.
Il percorso verso il nuovo metodo tariffario: le tappe
Come si è giunti a questo punto? Si rende necessario un breve excursus su quanto sin qui avvenuto.
Le nuove competenze regolatorie assunte da ARERA nel 2017
ARERA, sul finire del 2017, ha assunto la potestà in tema di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati[1] funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, ed in particolare:
- la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”;
- l’approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato (c.d. “EGATO”), e dai gestori degli impianti di trattamento;
- la verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.
Scopo dichiarato era, ed è, quello di garantire la tutela degli utenti anche mediante un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti.
I lavori per l’adozione di un nuovo sistema tariffario nel settore rifiuti urbani ed assimilati
La Deliberazione n. 303 rappresenta la tappa di un percorso, cui Cisambiente ha svolto un ruolo attivo, iniziato con deliberazione 225/2018/R/RIF, mediante il quale ARERA ha intrapreso il procedimento per l’adozione di provvedimenti per un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Si ricorda altresì che ARERA, inoltre:
- aveva comunicato, lo scorso 10 maggio, la decisione, adottata contestualmente all’avvio del procedimento in oggetto, relativa all’adozione della disciplina transitoria applicabile in attesa della definizione dello stesso[2];
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF[3], anche sulla base degli elementi raccolti nell’ambito dei focus group, che hanno visto il fattivo coinvolgimento della nostra Associazione sul finire del 2018, aveva illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l’entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020[4].
In tale delibera ARERA ha puntualizzato che, nell’ambito dei compiti assegnati, viene ad esso richiesto di uniformare l’elaborazione dei piani finanziari predisposti dai gestori, alla base della determinazione delle tariffe della TARI, ai criteri generali in fase di definizione nell’ambito dei procedimenti dalla stessa avviati[5].
[1] A seguito della c.d. “Legge di stabilità 2018” (la n. 205/2017), con cui vengono assegnate all’Autorità tali funzioni.
[2] In particolare, aveva stabilito che, con riferimento a tali profili “al fine di garantire agli operatori e a tutte le parti interessate un quadro di regole certe e chiare, sino all’adozione dei provvedimenti tariffari in esito al procedimento di cui sopra continueranno ad applicarsi transitoriamente i criteri e le modalità operative disposti dalla disciplina previgente alla legge n. 205/17”.
[3] Sempre con la Delibera 713, emanata il 27 Dicembre scorso, con il medesimo documento, ARERA chiariva che “al fine di assolvere i compiti che la legge le ha affidato in materia di ciclo dei rifiuti e, in particolare, al fine di garantire che, per gli anni 2018 e 2019, le tariffe praticate agli utenti siano coerenti con i principi fondamentali dell’ordinamento tariffario, quali quelli dell’efficienza dei costi, l’Autorità intende istituire un sistema di monitoraggio che consenta di valutare l’efficienza dei costi sostenuti nello svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”, e ha precisato che “gli orientamenti per la definizione dei criteri di monitoraggio e il criterio di riconoscimento dei costi efficienti sostenuti saranno oggetto di consultazione”, chiarendo anche che chiarito che “i criteri relativi al primo periodo di regolazione tariffaria, tenuto delle attività di monitoraggio relative alle annualità 2018 e 2019 […], saranno oggetto di uno specifico provvedimento dell’Autorità che sarà adottato nel corso del 2019”; l’Autorità ha altresì chiarito che “i criteri relativi al primo periodo di regolazione tariffaria, tenuto delle attività di monitoraggio relative alle annualità 2018 e 2019 […], saranno oggetto di uno specifico provvedimento dell’Autorità che sarà adottato nel corso del 2019”.
[4] Si ricorda che, con la deliberazione 715/2018/R/RIF, l’Autorità ha avviato il procedimento per l’introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019. Nell’ambito di tale procedimento sono stati intrapresi tavoli tecnici con l’associazione degli Enti di governo dell’ambito e le principali associazioni degli operatori del settore, tra cui Cisambiente, nel corso dei quali: a) sono stati prospettati primi criteri generali di riconoscimento dei costi efficienti per gli anni 2018 e 2019; b) è stata illustrata la possibile modalità applicativa di tali criteri, con riferimento all’annualità 2018 (2019), indicando che il recupero degli eventuali scostamenti – tra valori effettivi e valori efficienti – sarà inserito, quale componente a conguaglio, nel computo relativo all’anno 2020 (2021); c) sono state illustrate le prime ipotesi applicative per la determinazione dei ricavi riconosciuti a livello di singola gestione, tenuto conto dei relativi piani economico finanziari approvati dai comuni serviti e di quello eventualmente elaborato dall’Ente di governo dell’ambito di riferimento; d) è stato conseguentemente individuato un panel di gestori, su base volontaria, che ha provveduto a fornire all’Autorità un primo set di dati, di documenti e di informazioni utili allo svolgimento del procedimento in parola.
[5] Si ricorda che, in base alla legge finanziaria 2014 (la L. n. 147/2013, la stessa che, tanto per intenderci, istituiva la tassa sui rifiuti nella versione attuale, sostituendo la TARES), spetta al Consiglio comunale il compito di approvare, secondo scadenze fissate dalla normativa di rango primario per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tassa rifiuti, secondo quanto individuato con il c.d. PEF (piano economico e finanziario del servizio di gestione deìi rifiuti urbani), redatto dall’affidatario del servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.