Chiarimenti Albo su iscrizione intermediario estero

Con una circolare del 1° Agosto 2019, l’Albo gestori ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione all’Albo da parte degli intermediari esteri.

L’oggetto della circolare

In merito l’Albo ha puntualizzato il tema a seguito delle richieste di alcune imprese, circa l’avvenuta rettifica del Regolamento Comunitario n. 659/2008 della Commissione, che integra l’allegato IC del regolamento CE n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, nella parte in cui viene chiarito che “per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione“.

I chiarimenti dell’Albo

Caso 1: normativa applicata è quella del paese di spedizione

Al riguardo il Comitato nazionale ritiene che nel caso di intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero, nel caso in cui lo stesso agisca in qualità di “esportatore”/notificatore dei rifiuti[1], rimane soggetto alla giurisdizione del paese di spedizione[2].

Caso 2: normativa applicata è quella del paese di destinazione

Al contrario nel caso di intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero in qualità di “importatore”/destinatario dei rifiuti[3], lo stesso risulta soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione.

L’iscrizione dell’intermediario/commerciante all’Albo

Tutto ciò premesso, secondo l’Albo unicamente nel primo caso l’intermediario estero, in quanto notificatore, deve essere iscritto all’Albo nella pertinente categoria.

Parimenti si conclude per il caso dell’intermediario estero che opera in qualità di soggetto che organizza la spedizione ai sensi dell’articolo 18 del reg. (CE) 1013/2006.

Per converso, l’intermediario estero in quanto destinatario della spedizione rimane soggetto solamente alla giurisdizione del paese di destinazione.

[1] Vedi definizione di cui alla sezione IV, punto 14, del Regolamento CE n. 69/2008.

[2] Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 15, lettera a), Regolamento CE n. 1013/2006.

[3] Di cui alla definizione ex art. 2, par. 14, Regolamento CE n. 1013/2006, e nella sezione II, paragrafo 6, del Regolamento CE n. 669/2008.

Ultime news