Circolare Albo su esame per RTGR e sulla cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie

Con due recenti delibere l’Albo nazionale gestori ambientali ha modificato date e sedi delle verifiche di idoneità del responsabile tecnico che verranno svolte nel prossimo anno e disciplinato il tema della cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali per l’esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti.

Le nuove date per la verifica per Responsabile Tecnico per la Gestione Rifiuti (RTGR)

Con la Delibera n. 10 del 28 novembre 2017, che contiene, all’allegato A, le date e sedi delle verifiche di idoneità del responsabile tecnico per l’anno 2018, mentre, con l’allegato B alla medesima, che sostituisce l’allegato B della delibera n. 7 del 30 maggio 2017, contiene indicazioni sulle modalità di svolgimento delle stesse.

Disciplina della cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie

Inoltre, su proposta di Confindustria, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la delibera n. 9 del 9 ottobre 2017 che disciplina la “Cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali per l’esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti”.

In particolare, esso ora è consentito, secondo opportuna procedura di seguito descritta, se sussistono tutte le seguenti condizioni:

  • entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice del veicolo, sono stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, sono iscritte all’Albo nella categoria 6 o hanno richiesto l’aggiornamento della propria iscrizione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, e successive modifiche e integrazioni, ovvero siano iscritte all’Albo nelle categorie 1, 4 o 5 e svolgono, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DM 120/2014, l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci e, in particolare, delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1072/2009 e degli accordi internazionali vigenti;
  • il veicolo temporaneamente ceduto non è oggetto di ulteriori procedimenti d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione non conclusi riguardanti l’impresa cedente;
  • l’impresa cedente non è sospesa dall’albo al momento della presentazione della domanda di variazione dell’iscrizione (che l’impresa utilizzatrice presenta, in modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale competente), per l’esclusivo incremento della dotazione dei veicoli nel rispetto delle suddette condizioni, allegando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e il contratto.

Inoltre il veicolo temporaneamente ceduto può trasportare i rifiuti identificati con i codici dell’EER autorizzati contemporaneamente in entrambe le iscrizioni dell’impresa cedente e dell’impresa utilizzatrice.

L’impresa iscritta nelle categorie 1, 4 o 5 che svolge l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6, può utilizzare il veicolo ceduto ai sensi della presente deliberazione esclusivamente nell’ambito dei trasporti transfrontalieri di rifiuti. A tal fine nel provvedimento d’iscrizione è riportata l’indicazione della targa del veicolo con accanto la seguente annotazione: “veicolo utilizzabile esclusivamente per i trasporti effettuati nell’ambito delle spedizioni dei rifiuti all’interno della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006”.

Nei casi in cui la cessione di veicoli comporti per l’impresa cedente la perdita dei requisiti minimi di idoneità tecnica relativi alla dotazione dei veicoli, la Sezione regionale o provinciale competente provvede all’apertura del procedimento disciplinare di cancellazione dall’Albo a carico della stessa[1]

In definitiva, la delibera consente alle imprese di trasporto italiane ed estere una più agevole cessione di veicoli nell’ambito del trasporto transfrontaliero, superando il vincolo della disponibilità esclusiva del mezzo e permettendo quindi il cosiddetto “aggancio misto” di veicoli di imprese diverse per specifici trasporti.  La procedura di trasmissione verso l’Albo

Vediamo ora come avviene la procedura di trasmissione verso l’Albo.

In merito alla domanda di variazione dell’iscrizione per l’esclusivo incremento della dotazione dei veicoli, la Sezione regionale o provinciale rilascia ricevuta di accettazione della domanda di variazione e della dichiarazione dell’atto di notorietà.

In particolare i veicoli oggetto della variazione sono inseriti nell’iscrizione dell’impresa utilizzatrice con decorrenza dalla data di accettazione per tutta la durata del contratto di cessione dei veicoli stessi e contestualmente sono esclusi dalla disponibilità dell’impresa cedente[2].

Successivamente la Sezione regionale o provinciale emette il provvedimento di variazione dell’iscrizione dell’impresa utilizzatrice.

Alla scadenza del contratto di cessione temporanea il veicolo rientra automaticamente nella disponibilità dell’impresa cedente ed è escluso dall’iscrizione dell’impresa utilizzatrice.

[1] Ex art. 21, c. 1, Decreto 3 giugno 2014, n. 120.

[2] Secondo la Delibera, copia della ricevuta di accettazione dell’atto di notorietà e copia del contratto, devono essere tenuti a bordo dei veicoli dell’impresa utilizzatrice.

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