Il prossimo 20 Maggio entreranno in vigore le tanto attese novità apportate al codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2017, mediante il D.Lgs. n. 56/2017, dopo la pubblicazione del c.d. primo “correttivo” lo scorso 5 maggio.
Oltre alla diminutio operata nei confronti di ANAC, consistente nell’abolizione dei poteri di raccomandazione dell’Autorità (i quali dovrebbero essere reintrodotti in tempi rapidi con un nuovo intervento del Parlamento) e sulla possibilità di ripristinare i progetti definitivi, per cui si è avuta approvazione alla data del 19 aprile 2016 a fini dell’indizione degli degli appalti integrati in deroga ai limiti posti dal D. Lgs. n. 50/2016 (il “correttivo” prevede un termine entro il quale è ammissibile tale operazione, pari a 12 mesi dal momento dell’entrata dell’atto, ovvero con scadenza posta al 20 maggio 2018), si rilevano importanti novità.
Innanzitutto è stato definitivamente vietato l’affidamento di prestazioni in subappalto a imprese che abbiano partecipato alle medesima procedura in concorrenza con l’impresa appaltatrice. Si segnala la revisione dei limiti alle modifiche della compagine delle Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) e dei consorzi (di qualunque tipo: ordinari, stabili e consorzi di cooperative di produzione e lavoro). Viene ora prescritto, per i partecipanti alle gare (nonché alla medesima stazione appaltante, in fase di predisposizione della lex specialis di gara) l’obbligo di rendere noti in sede di offerta i propri costi del lavoro, sottoponendo il relativo incombente al medesimo regime previsto per gli oneri per la sicurezza (aziendali). Inoltre la lista dei reati rilevanti ai sensi dell’art. 80 del d.gs. n. 50/2016 è stata ampliata, e, in modo correlato l’elenco delle figure aziendali tenute a rendere le relative dichiarazioni.
Importanti novità sono state apportate dal Legislatore in merito a diversi istituti, con riferimento alla disciplina dell’avvalimento, dei criteri di aggiudicazione e, soprattutto, del subappalto.
Sul piano ambientale, si segnala in particolare quella riguardante i Criteri Ambientali Minimi. In particolare ora, con la correzione apporta, essi devono essere applicati per l’intero controvalore a base d’asta individuato nella gara. A tal proposito il Legislatore precisa che nel caso di appalti riferiti ad interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i Criteri sono tenuti in considerazion per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, secondo criteri definiti dal Ministero dell’Ambiente.