Consiglio nazionale dei chimici: nota su regolamento CLP

Con una nota, il Consiglio Nazionale dei Chimici ha voluto fornire un interpretazione sull’entrata in vigore del Regolamento comunitario n.  1179 del 2016, in relazione all’ennesimo adeguamento del Regolamento CLP sulla classificazione, l’etichettatura e il confezionamento di sostanze pericolose.

Il contenuto della nota.

I punti salienti del Regolamento (Ue) 1179

Innanzitutto la nota evidenzia quali sono i punti saliente del regolamento (Ue) 1179, con riferimento a:

  • modifica della Tabella 3.1 – “Elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose” dell’allegato VI del Regolamento CLP, con l’introduzione di talune nuove sostanze e/o la revisione di precedenti classificazioni armonizzate (di particolare interesse per le successive valutazioni sono il Piombo metallico e taluni composti del Rame), dal 1 marzo 2018;
  • soppressione della Tabella 3.2 – “Elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose dall’allegato I della Direttiva 67/548/CEE”, mediante la quale viene eliminato l’ultimo riferimento, nella legislazione europea di settore, al previgente sistema di classificazione.

Criteri relativi e modalità di classificazione del Piombo metallico.

La nota rende alcune precisazioni relative ad alcuni considerando del Regolamento ((4) e (5)), ed in particolare ricorda come, con essi, si esplicitino i criteri e le modalità secondo cui il Piombo metallico e taluni composti del Rame siano stati oggetto di classificazione.

Con il considerando 4, in merito al piombo, nel suo parere scientifico del 5 dicembre 2013 il RAC (Committee for Risk Assessment) propone di qualificarla come tossica per la riproduzione di categoria 1 A. Tuttavia, a causa della mancanza di certezza riguardo la biodisponibilità del piombo in forma massiva, occorre distinguere tra forma massiva (particelle di dimensioni maggiori o uguali a 1 mm) e polvere (particelle di dimensioni inferiori a 1 mm).  È pertanto opportuno introdurre un limite di concentrazione specifico (SCL) di ≥ 0,03 % per la polvere e un limite di concentrazione generico (GCL) di ≥ 0,3 % per la forma massiva.

Invece, con il considerando 5, per quanto riguarda le sostanze contenenti rame, la classificazione ambientale raccomandata nei pareri del RAC datati 4 dicembre 2014, dovrebbe essere inclusa nell’Allegato VI del Reg. (CE) n. 1272/2008 in quanto sono disponibili sufficienti elementi scientifici a giustificazione di questa nuova classificazione. I proposti fattori M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un’ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l’ambiente acquatico forniti dall’industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.

I fattori M per i composti del rame

Inoltre la nota precisa che, alla conclusione dell’ulteriore valutazione da parte del RAC “dei dati scientifici sulla tossicità per l’ambiente acquatico forniti dall’industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione”, fino alla successiva promulgazione di nuovo ATP e/o modifica del Reg. (UE) 2016/1179 da parte della Commissione, i fattori M indicati per i composti del Rame riportati nel Reg. (UE) 2016/1179 devono essere considerati vincolanti solo ed esclusivamente per la classificazione dei composti del Rame “nella categoria di pericolo per l’ambiente acquatico Acuto 1” e non “nella categoria di pericolo per l’ambiente acquatico Cronico 1” che, salvo valutazioni diverse da parte del produttore/importatore della sostanza (cd. “autoclassificazione”) può essere ancora assunta uguale a 1.

Sulla caratteristica di pericolo “ecotossico”.

Il  Consiglio Nazionale decide che, nell’espressione di un giudizio di pericolosità di un rifiuto che preveda la possibilità di valutare la categoria di pericolo HP14 “ecotossico”, sia deontologicamente corretto riferirsi, anche prima del termine perentorio di entrata in vigore del Reg. (UE) 2017/997 (5 luglio 2018), al contenuto dello stesso e, più in generale, all’allegato III della Dir. 2008/98/CE, poiché il quadro normativo nazionale in materia di attribuzione di codici EER, e pericolosità dei rifiuti, è incoerente col preminente quadro normativo europeo.

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