La normativa speciale sul trattamento dei fanghi di depurazione in agricoltura, prevista dal D.Lgs n. 99 del 1991, va integrata, in primis, dalle prescrizioni contenute nel Testo Unico Ambientale.
La sentenza n . 27958/2017 della Corte di Cassazione
Con la Sentenza n. 27958 del 6 Giugno 2017, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che la normativa speciale sul trattamento dei fanghi di depurazione in agricoltura, stabilita con il D.Lgs n. 99 del 1991 va integrata con le prescrizioni contenute con il D. Lgs. n. 152/2006 (c.d. “Testo Unico Ambientale”, TUA). A tal proposito la Corte puntualizza che:
- Il D.Lgs. n. 99 proibisce l’utilizzazione agronomica dei fanghi tossici e nocivi;
- Non sia logico che il suddetto Decreto possa ammettere un “uso indiscriminato di sostanze tossiche e nocive, non nominate come pericolose ex positivo iure, ponendosi piuttosto un problema di limiti e tollerabilità dei fanghi in sintonia con le finalità perseguite di tutela ambientale”.
In particolare, per questo secondo punto, si suppone che l’uso agronomico dei fanghi debba essere ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (quindi anche ai limiti fissati dal TUA, parte IV), salvo che il D.Lgs. n. 99 preveda parametri diversi più o meno rigorosi.
La Corte rileva come, con l’art. 127 del TUA, la normativa sulla regolamentazione dei fanghi di depurazione non possa autonomamente disciplinare la gestione dei Fanghi: essa deve essere necessariamente integrata con quella generale sui rifiuti, fissata dalla suddetta parte quarta, ovvero quella recante la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, limitatamente a quanto non espressamente disciplinato per tramite del D.Lgs. n. 99.
Nell’occasione, è stata respinta la tesi del ricorrente che non riteneva applicabili i valori limiti proposti dal TUA, Parte IV, ed in particolare quelli relativi agli “idrocarburi totali”, nei fanghi in questione, poiché, appunto, riteneva che tale parametro non era previsto dal D.Lgs. n. 99/91.