Dal prossimo 15 agosto 2018 entrerà in vigore l”open scope”, nel rispetto del contenuto della Direttiva Comunitari 2012/19/UE sui RAEE ed in coerenza con le prescrizioni del D.Lgs. 49/2014.
La nota del Comitato di vigilanza sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori
Con una nota dell’8 Maggio scorso il Comitato di vigilanza sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori ha pubblicato delle indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del D.Lgs. 49/2014, con l’intento di di fare chiarezza per semplificare gli adempimenti da parte di produttori ed importatori in riferimento alla corretta collocazione di prodotti che potrebbero rientrare nel campo di applicazione della normativa RAEE.
Si tratta di comunicare agli Operatori criteri semplici ed univoci per classificare correttamente i propri prodotti.
La gestione dei RAEE dal 15 agosto 2018 in avanti
Cosa non cambia
Con il recepimento del contenuto della dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dal prossimo 15 agosto 2018 entra in vigore il “campo aperto” di applicazione del d. lgs. 49/2014, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche[1].
Il Comitato, nella nota in oggetto, denuncia come l’evento sia vissuto ed interpretato, in modo errato, come un radicale cambiamento di paradigma nel settore dei RAEE da produttori, associazioni di categoria, consorzi che operano in questa realtà.
In realtà la modificazione del tracciato normativo non modifica in alcun modo la definizione di apparecchiatura (“apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”).
Inoltre non vengono modificate le indicazioni fornite da vari organismi tecnici europei al fine di individuare correttamente cosa è AEE e cosa no; e non una sola parola del d. lgs. 49/2014 viene modificata in corrispondenza della data fatale.
In altre parole, quel che sarà AEE dopo il 15 agosto è AEE anche prima del 15 agosto, e lo è almeno dall’entrata in vigore del d. lgs.49/2014.
Cosa cambia
La Commissione europea nella relazione ha chiarito, mediante apposita comunicazione (COM(2017) 171 final del 18 aprile 2017, avente ad oggetto il riesame del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE)) che le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguarda la modifica delle categorie di appartenenza dei rifiuti.
In particolare, dalle attuali 10 dell’Allegato 1 della nuova direttiva RAEE, dalla data in oggetto, esse diventeranno 6 (quelle di cui all’Allegato III: quest’ultime includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri.
La modifica delle classi lascerebbe intendere che un maggior numero di prodotti potrebbero entrare nell’ambito di applicazione del decreto. Ma ciò è solo un impressione: infatti il predetto allegato 1, in vigore sino al 15 agosto distingue le categorie per tipologie di prodotti, con particolare riferimento ai grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici e così via discorrendo sino ai distributori automatici. Se un produttore non riusciva ad inquadrare un proprio prodotto, AEE ai sensi della definizione, in nessuna delle predette dieci categorie, semplicemente, ma anche giustificatamente, non lo considerava nel campo di applicazione del d. lgs. 49/2014.
Dal 15 agosto, invece, da questo punto di vista, la novità introdotta dall’allegato III è sostanziale perché delle sei categorie di AEE che prevede, tre sono individuate per tipologia di prodotti, come nell’allegato I, ma la 4, la 5 e la 6 fanno riferimento, rispettivamente, ad “apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)”, ad “apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)” ed a “piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)”.
La conseguenza della predetta nuova “categorizzazione” fa sì che :
- il prodotto che prima del 15 agosto, pur avendo tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE, ma non essendo inscrivibile a tutto tondo in nessuna delle dieci categorie di cui all’allegato I, rimaneva fuori dal campo di applicazione del d. lgs. 49/2014,
- il prodotto, dopo il 15 agosto (lo stesso prodotto), con l’avvento dell’allegato III, anche se non dovesse risultare ascrivibile a nessuna delle prime tre categorie “tipologiche”, certamente potrà essere inserito in una delle altre tre categorie, facendo queste riferimento, in modo prescrittivo, soltanto a parametri dimensionali.
Va da se che molte apparecchiatture oggi non trovino collocazione nelle dieci categorie, dal 15 agosto la troverà, certamente, nella categoria 4 o 5 o 6 dell’allegato III.
Il Comitato ritiene, a ragion veduta, che ciò comporti un sicuro aumento delle quantità di AEE immesse sul mercato e delle quantità di RAEE che dovranno essere raccolti.
[1] Fonte: “Comitato di vigilanza sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori: indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del decreto legislativo n. 49/2014”.