Direttiva Green Claims: l‘aggiornamento dei lavori

Passi in avanti per la redazione del testo finale della direttiva “Green Claim”, ovvero le dichiarazioni ecologiche.

Lo stato dell’arte dei lavori

Il 5 giugno u.s. la Presidenza Belga del Consiglio ha presentato il testo di compromesso finale sulla Direttiva Green Claims, tenendo conto anche della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, della direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, della direttiva sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità (CSRD) e del quadro di certificazione per l’assorbimento delle emissioni di carbonio.

I punti principali del testo del compromesso della Presidenza Belga:

In particolare,  è opportuno evidenziare i punti principali del testo del compromesso della Presidenza Belga:

  • la procedura semplificata esenta tipi specifici di indicazioni dalla verifica preventiva da parte di terzi e semplifica gli obblighi di motivazione per i professionisti che generano indicazioni, pur mantenendo il concetto fondamentale di verifica prima dell’uso di dichiarazioni ed etichette ambientali esplicite.  Quattro categorie di indicazioni sono ammissibili alla procedura semplificata: i) le indicazioni relative al superamento dei requisiti minimi di legge; ii) le indicazioni basate su etichette ambientali; iii) le indicazioni relative agli interventi nell’ambito della politica agricola comune (PAC); iv) alcuni tipi di dichiarazioni ambientali esplicite definite negli atti di esecuzione che devono essere adottati dalla Commissione.
  • separazione dei concetti di «dichiarazioni ambientali esplicite» e «etichette ambientali» in tutto il testo per specificare chiaramente gli obblighi applicabili a ciascuna di esse, compresi i requisiti applicabili a entrambe, pur mantenendo l’ambito di applicazione della proposta della Commissione. Inoltre, questa distinzione chiarisce le diverse parti responsabili (ad esempio il commerciante o il titolare del sistema di etichettatura ambientale) per il rispetto dei rispettivi requisiti.
  • mantenere l’elenco non esaustivo degli atti legislativi dell’Unione che disciplinano i sistemi di etichettatura ambientale o le dichiarazioni ambientali esplicite che sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva sulle indicazioni verdi, aggiungendo e sopprimendo nel contempo alcuni atti giuridici, come suggerito dagli Stati membri (articolo 1, paragrafo 2).
  • mantenere l’inclusione dei sistemi nazionali o regionali di etichettatura ecologica istituiti dalle autorità pubbliche nell’ambito di applicazione della direttiva sulle indicazioni verdi, esentando nel contempo dalla verifica i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ecologica EN ISO 14024 tipo 1, a condizione che siano ufficialmente riconosciuti nello Stato membro e conformi ai requisiti della direttiva.
  • modificare la definizione di «asserzione ambientale esplicita» in «asserzione ambientale formulata in forma scritta o oralmente, anche attraverso mezzi audiovisivi», al fine di garantire la coerenza con la direttiva (UE) 2024/825, escludendo nel contempo le etichette ambientali dalla definizione.
  • modifica delle disposizioni in materia di verifica per garantire che prima della pubblicazione delle asserzioni ambientali sia verificata solo la valutazione della fondatezza e non gli obblighi di comunicazione (articolo 10).
  • definizione di requisiti specifici di giustificazione per le dichiarazioni relative al clima.
  • introduzione di una data di applicazione posticipata di 36 mesi anziché di 30 mesi dopo l’entrata in vigore per consentire alle imprese, alle autorità competenti e ai verificatori di prepararsi all’applicazione della direttiva sulle dichiarazioni verdi.
  • specificare ulteriormente le attività dei verificatori al fine di armonizzare maggiormente la verifica.

Infine, segnaliamo che, per giungere formalmente all’orientamento generale, la Presidenza Belga presenterà il testo di compromesso alla riunione dei ministri dell’Ambiente del prossimo 17 giugno.

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