Con la L. n. 123 del 3 Agosto 2017, oltre ad essere confermata l’eliminazione della disciplina sulla classificazione dei rifiuti prevista dalla L. n. 116 del 2014, entra in vigore, dopo un lungo iter, la normativa interna sugli shopper di plastica leggeri, in recepimento della Direttiva comunitaria n. 720 del 2015, che modifica la 94/62/CE (“packaging 1”), per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Breve evoluzione del quadro normativo e indicazioni fornite dalla Legge in oggetto.
1. Evoluzione della normativa sulla commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabile
In merito all’evoluzione del quadro normativo sulla commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabile, si segnalano vari interventi a partire dal 2006 in avanti, legati in particolare all’iniziativa del Legislatore comunitario.
1.1.Finanziaria 2007: introdotte per la prima volta i divieti sulla commercializzazione degli “shoppers”.
Con la c.d. “Legge Finanziaria” del 2007[1], vennero inserite, per la prima volta, nell’ordinamento giuridico interno, prescrizioni riguardanti la commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci (i c.d. “shoppers”), proibendone la diffusione degli stessi sul mercato.
In realtà la norma non ricevette piena attuazione, stante la poca chiarezza e puntualizzazione del contenuto della stessa[2].
1.2. DL 2/2012: prorogato il divieto commercializzazione degli shoppers non biodegradabili e introduzione di sanzioni di natura amministrativa
Successivamente, con il DL n. 2 del 2012, venne:
- da un lato prorogato il termine riguardante il divieto definitivo di commercializzazione, degli shoppers non biodegradabili, limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all’emanazione – che doveva cadere entro il limite del 31 dicembre 2012 – di un decreto interministeriale di natura non regolamentare (art. 2);
- dall’altro prevista l’introduzione di sanzioni aventi natura amministrativa-pecuniaria, nel caso cui fossero stati immessi in commercio sacchi non conformi (secondo le caratteristiche previste all’articolo 2 di cui sopra)[3].
1.3. L. n. 116/2014: operativa la sanzione amministrativa sulla commercializzazione degli shoppers non conformi
Infine, dal 21 agosto 2014, con la conversione in Legge n. 116 dell’art. 11, c.2-bis del D.L. n. 91/2014, venne finalmente resa operativa la sanzione amministrativa pecuniaria[4] di cui sopra, prevista appunto dal D.L. 2/2012, riguardante la commercializzazione delle seguenti tipologie di shopper:
- quelli dedicati all’asporto merci (shoppers) monouso realizzati con polimeri non conformialla norma tecnica armonizzata UNI EN 13432:2002 (dal titolo “Imballaggi – requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”);
- quelli riutilizzabili, non conformi alle caratteristiche di spessore e di presenza di materiale riciclato fissate dal decreto interministeriale 18 marzo 2013 (secondo quanto stabilito da tale decreto, sono esclusi dal divieto di commercializzazione quelli riutilizzabili per l’asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri).
Ciò venne reso possibile proprio a seguito dell’emanazione della Direttiva 2015/720/UE, con la quale il Legislatore comunitario è intervenuto, operando una serie di modificazioni, sulla c.d. “packaging 1” (la 94/62/CE), finalizzate alla riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero: in particolare l’art. 1 della direttiva ha inserito il paragrafo 1-bis nel testo dell’art. 4 della Direttiva imballaggi, che consente agli Stati membri di adottare “le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Tali misure possono comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, il mantenimento o l’introduzione di strumenti economici nonché restrizioni alla commercializzazione in deroga all’articolo 18, purché dette restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie”.
2. Il recepimento della Direttiva 720
Con la conversione nella Legge n. 123 del 3 Agosto, del c.d. Decreto Legge “Mezzogiorno”, ovvero il DL n. 91 del giugno scorso:
- da un lato viene confermata l’eliminazione dell’attuale disciplina sulla classificazione dei rifiuti, di cui ai numeri da 1 a 7 in premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precisando che, ora, “la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché’ nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017”;
- dall’altro, invece, entrano finalmente in vigore le disposizioni della Direttiva n. 720, con la quale il Legislatore, modifica ed integra, la parte IV del Testo Unico Ambientale dedicata alla disciplina normativa sugli imballaggi e, in modo correlato, sugli aspetti sanzionatori.
2.1. Le novità introdotte nel capo III del parte IV del D. Lgs. n. 152/2006
Le novità che interessano il mondo degli shopper sono quindi concentrate nella parte del testo unico ambientale dedicata alla gestione degli imballaggi (titolo II, “gestione degli imballaggi”).
Il Legislatore, innanzitutto, puntualizza (art. 217, c.1), che la disciplina normativa sulla gestione degli imballaggi, oltre a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente”, deve favorire i “livelli sostenuti di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica”, e introduce il seguente insieme di definizioni (art. 218, c.1):
Definizione | Significato |
Plastica | Un polimero ai sensi dell’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse |
Borse di plastica | Borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti |
Borse di plastica in materiale leggero | Borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto |
Borse di plastica in materiale ultraleggero | Borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi |
Borse di plastica oxo-degradabili | Borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti |
Borse di plastica biodegradabili e compostabili | Borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002 |
Commercializzazione di borse di plastica | Fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonche’ da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti” |
La nuova disciplina prevede ora che i produttori delle categorie di shopper sopra riportate (art. 219, c. 3-bis), debbano apporre su tali borse:
- i propri elementi identificativi;
- le diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili (“alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE”),
con l’obiettivo dichiarato di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili.
Inoltre, a riguardo del divieto di commercializzazione, si introduce il nuovo articolo 226-bis, con il quale, “fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica” che non presentano le caratteristiche indicate nell’articolo e riportate in nota[5].
Tali borse di plastica non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.
Con il nuovo art. 226-ter (“Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero), viene richiesto, al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica, la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe determinate caratteristiche[6], attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati; a tal proposito, il Legislatore detta anche una tabella di marcia[7] per la progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero (Art. 226-ter, c.2).
Infine, come sopra evidenziato, viene reso operativo anche il sistema sanzionatorio applicato nel caso di violazione delle prescrizioni appena esposte e contenute negli artt. 226-bis e 226-ter.
[1] v. L. n. 296/2006, art. 1, c. 11330.
[2] Nel frattempo, su questa era intervenuta la proroga per la sua attuazione, disposta dall’art. 23, comma 21-novies, del D.L. 78/2009
[3] L’applicazione delle suddette sanzioni era prevista dal sessantesimo giorno, subordinatamente all’emanazione di un decreto interministeriale (ex art. 34, c.30, D.L. 179/2012), che, pur essendo stato emanato in data 18 marzo 2013 (e pubblicato nella G.U. del 27 marzo 2013), non è tuttavia entrato in vigore (art. 2, c.4): infatti, alla luce del contenzioso allora in corso a livello comunitario, l’art. 6 del DL in oggetto, dispose che “Il presente decreto è sottoposto a procedura di comunicazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa”.
[4] La norma prevede che essa possa variare da un minimo di 2.500 ad un massimo di 25.000 euro; può essere aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.
[5] a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco: 1. con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari; 2. con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari; b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco: 1. con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari; 2. Con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
[6] a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002; b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base di un determinato standard di cui al comma 4 del medesimo articolo 226-ter del D.Lgs. n. 152/2006.
[7] La riduzione dovrà essere realizzata secondo le seguenti modalità’:a) dal 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento; b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento; c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.