Firmato il Decreto sulle attività essenziali

Il Governo Conte emana un nuovo decreto, con il quale continuano solamente le attività produttive del Paese classificate come “essenziali”. Con il DPCM proibiti ora gli spostamenti dal comune in cui ci si trova.Le possibili ricadute sulle attività di gestione integrata dei rifiuti e il principio della pubblica utilità.

Le evidenze dell’atto

Dopo una lunghissima giornata il Ministero dello Sviluppo economico ha stilato l’elenco delle attività qualificate come “essenziali”, tenendo conto delle osservazioni delle imprese, e, al termine, è stato firmato il Dpcm dell’esecutivo che rende efficaci le indicazioni del Governo Conte: con esso si è giunti a stabilire un fermo quasi totale delle attività produttive in Italia.

Le attività sospese: indicazioni generali

In particolare, facendo seguito all’annuncio di sabato 21 Febbraio, vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, salvo una serie di attività ritenute essenziali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale.

Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le attività non sospese

Quadro generale

Continuano ad essere effettuate[1]:

  • Le attività professionali (restano ferme le previsioni ex. art. 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020[2]);
  • Talune attività produttive industriali e commerciali ritenute essenziali, ed indicate nell’Allegato 1 (vedi nel seguito), dove sono riportati un serie di codici ATECO che identificano quali esse siano[3].
  • Le attività produttive che sarebbero sospese in quanto non ritenute essenziali, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Inoltre, sono consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità:

  • delle filiere delle attività qualificate come “essenziali” (ovvero quelle elencate nell’Allegato 1);
  • dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e) (ovvero quelle indicate, nel seguito dell’articolo con “attività di pubblica utilità”), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

In generale il Governo richiede che le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Casi particolari

Le attività di pubblica utilità

Per le Aziende del nostro settore, si ritiene che, in base alle indicazioni fornite, sia consentita la loro prosecuzione. Infatti, con l’art. 2, lett. e), viene chiarito quanto segue:

sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

Produzione di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli e alimentari

Viene inoltre sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo.

Anche gli impianti di produzione a ciclo continuo possono continuare le proprie attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Anche in questo caso, il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente[4].

In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;

Attività dell’industria aerospaziale

Da ultimo, sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Anche in questo caso, è necessaria l’autorizzazione del Prefetto[5] della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Le modalità lavorative delle PPAA

Con il nuovo atto del Consiglio dei ministri, restano ferme le modalità operative di lavoro fissate con il DL “Cura Italia” (art. 87[6])

Le limitazioni agli spostamenti

Oltre ai provvedimenti che interessano le imprese e i suoi lavoratori, decisamente rilevanti sono i provvedimenti che riguardano i cittadini.

Infatti, viene proibito, a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, per cui non è piu’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza[7].

Infine, il provvedimento sarà efficace fino al 3 aprile p.v., e si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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Testo del DPCM 22 Marzo 2020: cliccare qui.

Allegato 1

 

[1] Art. 1, “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”.

[2] Ovvero che esse siano svolte secondo le seguenti raccomandazioni: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte  delle  imprese  di modalita’ di lavoro agile per le attività che possono essere  svolte al proprio domicilio o in modalita’ a distanza; b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonché’ gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;  c)  siano  sospese  le  attività  dei  reparti  aziendali  non indispensabili alla produzione; d) assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio  e,  laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di protezione individuale;  e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori

sociali.

[3] Peraltro, viene precisato che l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

[4] Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa.

[5] Il Prefetto deve informare delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

[6] Con il DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 87 (recante “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”), viene stabilito che lo smart working deve essere la modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni lavorative (c.1: fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione), che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attivita’ che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

[7] Viene modificato l’art. 1, c. 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, eliminando dal testo le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

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