Inquinamento acustico: in vigore i decreti modificativi della normativa nazionale

E’ entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 42/2017 che contiene “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161” (Serie Generale n. 79 della Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2017). Vediamo le principali evidenze contenute nell’atto normativo.

D.Lgs. n. 42/2017: le novità in tema di inquinamento acustico

Il nuovo atto normativo modifica il D.Lgs. n. 194/2005, che disciplina le modalità di determinazione e di gestione ambientale del rumore, e apporta anche modifiche alla Legge quadro sull’inquinamento acustico, la L. n. 447/1995.

Si ricorda che Confindustria ha interagito varie volte con il Governo, durante la discussione in Parlamento e il passaggio in Conferenza Unificata, al fine di evitare l’introduzione di disposizioni penalizzanti per il settore produttivo, con particolare riferimento all’introduzione di misure più severe di quelle richieste a livello comunitario (c.d. “divieto di gold plating”).

In particolare il provvedimento prevede, fra le altre cose:

  1. una razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d’azione, assicurando nel contempo anche l’informazione del pubblico;
  2. criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica;
  3. il rinvio, con specifici decreti attuativi, alle modalità di introduzione dei valori limite al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica;
  4. l’incremento delle sanzioni, per il superamento di qualsiasi valore limite (valore di immissione, emissione, immissione specifica, qualità, attenzione).

Il provvedimento prevede inoltre l’aggiornamento dei decreti attuativi della L. n. 447 del 26 ottobre 1995, riguardante i metodi di determinazione dei descrittori acustici.

Infine si prevede una specifica disciplina delle attività fonte di rumore ambientale, fino ad oggi escluse dalla normativa, quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.

Rispetto ai contenuti del provvedimento, è stata costantemente evidenziata da Confindustria la necessità di tutelare gli insediamenti industriali preesistenti, con maggior riguardo per quelli posti in contesti acusticamente non adeguati per effetto dei successivi sviluppi urbanistici.

In questo senso il Governo ha ritenuto opportuno, anche a seguito delle indicazioni formulate nelle competenti commissioni parlamentari, inserire un regime di salvaguardia per le sorgenti sonore preesistenti rispetto al limite d’immissione specifico  in presenza di salti di classe nella zonizzazione comunale. In questo caso il Decreto coinvolge le Amministrazioni Comunali, attribuendo loro la responsabilità del piano di risanamento (art. 9 comma 3 lettera b); di contro, il fatto che non sia necessaria la valutazione del clima acustico per nuovi insediamenti residenziali prossimi ad impianti industriali potrebbe costituire un aspetto critico per il preesistente insediamento industriale.

Entrato in vigore il D. Lgs. n. 41/2017 sull’armonizzazione delle disposizioni comunitarie in tema di inquinamento acustico con la normativa interna.

Con l’occasione si segnala che è stato altresì pubblicato il Decreto Legislativo n. 41/2017, recante “Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”.

In merito a tale provvedimento, il comunicato del Consiglio dei Ministri spiega che con tale Decreto “si razionalizza la disciplina sulle macchine rumorose operanti all’aperto, con particolare riguardo a quelle importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio, affidando la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all’utenza. Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione nei procedimenti di autorizzazione e di certificazione, anche con una revisione dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione. Viene infine rafforzata la disciplina sanzionatoria, conferendo ad ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica”.

Entrambi i provvedimenti sono entrati in vigore il 19 aprile.

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