Le attività di gestione integrata dei rifiuti sono da considerare di “pubblica utilità”? 

In questo momento storico le nostre Aziende associate hanno evidenziato l’esistenza di problematiche e dubbi inerenti lo svolgimento delle attività di gestione integrata dei rifiuti. Cerchiamo di comprendere il profilo di pubblico interesse.

Le prime criticità sono sorte in relazione all’attività di movimentazione dei rifiuti

In particolare, le problematiche si sono concretizzate sotto forma di divieti alla circolazione nei giorni di blocco per servizio pubblica utilità del servizio di raccolta, trasposto e smaltimento di rifiuti speciali.

In questa situazione, si creano ulteriori barriere al trasporto fuori regione per i residui degli impianti, quando si presenterà la necessità (e si prevede possa succedere già dai mesi di maggio – giugno) le mancate evacuazioni determineranno il blocco degli impianti in relazione al raggiungimento della saturazione delle aree di stoccaggio.

Il pubblico interesse è una prerogativa di tutte le attività della gestione integrata.

Al fine di comprende se le attività connesse alla gestione integrata dei rifiuti, ovvero raccolta, recupero o smaltimento (e non solo il trasporto), possono essere proseguite anche a seguito del DPCM 22 Marzo 2020.

Si ritiene che ogni attività di cui sopra configuri un interesse pubblico, in primis astratto e generale[1], ed in seconda battuta, anche concreto, o settoriale[2], legato alla situazione emergenziale decretata a livello mondiale dall’OMS e nazionale con il DPCM 11 Marzo 2020.

Infatti, si ricorda, a tal proposito, che la normativa ambientale di riferimento (D.Lgs. n. 152/2006, TUA, Testo Unico Ambientale, parte IV):

  • considera la gestione dei rifiuti, come una attività di “pubblico interesse” (ex art. 177, c.2, del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. “TUA”));
  • non distingue, sul punto, tra urbani / speciali assimilati e speciali;
  • definisce la gestione dei rifiuti come “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli /interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario” (il TUA (art. 183, c.1, lett. n): tutte le attività elencate, pertanto, sono di pubblico interesse;
  • autorizzata un’attività di smaltimento, subordinando la stessa ad una dichiarazione di “pubblica utilità”, per cui, appunto, viene a configurarsi un “pubblico interesse”;
  • prescrive che le autorizzazioni al trattamento dei rifiuti comportano “la dichiarazione di pubblica utilità” (ex art. 208, c.6, TUA).

Da ultimo, le disposizioni del DPCM 11 Marzo 2020 e da ultimo, quelle del DPCM 22 Marzo 2020, non vietano l’attività in esame.

[1] Perché funzionale al perseguimento dell’interesse della comunità per il quale è stato attribuito.

[2] perché modellato su una esigenza specifica e contingente della collettività.

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