Il DL Semplificazioni è legge. Molte le novità introdotte in prima lettura dal Senato, e confermate in seconda lettura dalla Camera dei deputati, sugli articoli di interesse ambientale. Vediamo alcune che riguardano VIA e PAUR.
Razionalizzazione delle procedure di impatto ambientale: gli interventi sulla VIA
Con l’art. 50, recante misure per la razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale (VIA), il Parlamento interveniva sulla procedura amministrativa per semplificarla.
In particolare, con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si prevede ora che:
- vengano individuate le tipologie di progetti e le opere necessarie per l’attuazione del PNIEC,
- vengano individuate le aree non idonee alla loro realizzazione.
In particolare, con il passaggio alle Camere:
- sono stati allungati da 30 a 120 giorni i tempi previsti per l’adozione del DPCM;
- sono stati previsti ulteriori criteri in ordine all’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere, che rischiano di rendere più complessa l’elaborazione del DPCM e, quindi, di ritardarne l’adozione. In particolare, l’identificazione delle aree dovrà avvenire anche nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenticlimatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. Inoltre, ai fini dell’individuazione dei progetti, delle opere e delle aree non idonee occorre tener conto non solo delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche, ma anche delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe;
- viene previsto un criterio per la realizzazione delle opere necessarie per l’attuazione del PNIEC. Al riguardo, si precisa che occorreràprivilegiare, ove possibile, l’utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso. Questo ulteriore requisito risulta meno problematico del precedente, perché andrà applicato “ove possibile”;
A proposito requisiti per la nomina dei componenti della nuova Commissione tecnica PNIEC, si evidenzia come i componenti della stessa non possono far parte della Commissione VIA.
Invece, a riguardo della procedura di VIA e la nuova procedura fast-track, si segnalano:
- la soppressione della possibilità di pubblicazione della documentazione da parte del proponente;
- l’estensione dei termini per le osservazioni del pubblico nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- il rafforzamento dei parametri di verifica dei possibili impatti ambientali;
- l’estensione del termine per la consultazione del pubblico per i progetti proposti da altri Stati membri con effetti significativi sull’ambiente.
Le novità sul PAUR
A riguardo della “nuova” procedura di PAUR (“provvedimento unico regionale”), si segnala la riduzione di talune tempistiche, anche con riguardo alla conferenza di servizi.
Sulle procedure di monitoraggio
A riguardo delle procedure di monitoraggio previste dalla disciplina sulle valutazioni ambientali, è stato previsto un ulteriore passaggio per cui il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di VA-VIA, trasmette all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere, ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte.
La decretazione sulle norme tecniche
Viene previsto dal tracciato normativo l’emanazione di un decreto utile a recepire le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, finalizzata allo svolgimento della VIA, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale.