Con il DL 32 del 18 Aprile 2019 (c.d. “sbloccacantieri”), vengono definite interessanti novità per gli affidamenti sotto soglia. Vediamo alcune delle principali modifiche operate sul Codice dei Contratti Pubblici.
Obiettivo del Decreto
Con il c.d. “Decreto sbloccantieri” (DL n. 32/2019), il Governo ha voluto da un lato operare una semplificazione delle procedure di aggiudicazione, attualmente previste dal c.d. “Codice dei Contratti Pubblici”, D.Lgs. n. 50/2016 e smi), in merito agli appalti, recependo alcune indicazioni pervenute dagli stakeholder che operano nell’ambito dei contratti pubblici, che hanno partecipato alla consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; dall’altro, sotto il profilo meramente operativo, quello di consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273[1].
Le principali novità
Come descritto puntualmente nella relazione di accompagnamento all’atto, le proposte sono tese a risolvere la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 notificata lo scorso 25 gennaio.
Le soglie di rilevanza comunitaria
A tal fine viene operata, tra le altre, la modifica del Codice, a riguardo delle “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti” (art. 35, commi 9, 10 e 18), chiarendo che quando un’opera o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, il valore è computato stimando la totalità di tali lotti, eliminando il termine «contemporaneamente» che limitava la portata della disposizione.
La modifica del comma 18, relativo al valore del contratto di appalto, mira a favorire le imprese, tramite l’estensione dell’ambito di applicazione dell’anticipazione, ora da corrispondere all’appaltatore anche ai servizi e alle forniture.
I contratti sotto soglia
Sul tema dei “contratti sotto soglia”, Inoltre, il Legislatore interviene, modificandolo il relativo articolo (il 36, ai commi 2, 5, 6-bis e 7, aggiungendo altresì i commi 6-ter, 6-quater e 9-bis).
In particolare, viene innalzata da 150 a 200.000 € (c. 2, lett. b)), nell’ottica di semplificazione, l’importo per affidamenti di lavori mediante procedura negoziata e riduce il numero degli operatori economici da consultare portandolo da dieci a tre.
Al medesimo comma si prevede ora che gli affidamenti da 200.000 euro fino alla soglia debbano avvenire mediante ricorso alle procedure aperte, con obbligo dell’esclusione obbligatoria degli offerenti che abbiano presentato offerte anomale.
La modifica del comma 5, nell’ottica della semplificazione e nel rispetto dell’articolo 56 della Direttiva 2014/24/UE, in analogia a quanto già avviene nei settori speciali, prevede, per i contratti sotto soglia, la possibilità per la stazione appaltante di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di effettuare la verifica dei requisiti di cui all’articolo 80, garantendo, al contempo, che detta verifica sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto possa essere aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 80 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dalla medesima stazione appaltante.
La sostituzione del comma 6-bis e l’introduzione del comma 6-ter, in tema di documento di gara unico europeo (DGUE), ambiscono ad introdurre semplificazioni per i contratti sotto soglia nei sistemi e nelle procedure che prevedono una preliminare fase di ammissione/abilitazione, come nel caso del mercato elettronico.
Con il comma 6-quater si disciplina il sistema dinamico di acquisizione, nel rispetto della normativa europea e nazionale, posto che il DGUE afferisce tipicamente alla fase del confronto competitivo e non anche alla preliminare fase di ammissione/abilitazione.
Importante la novità recata con l’introduzione del comma 9-bis: viene ora consentito alle stazioni appaltanti, a riguardo dei contratti sotto soglia, di procedere all’aggiudicazione, di norma, sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Conversione
Il Decreto dovrà essere convertito in legge, entro il prossimo 17 giugno 2019.
Approfodimenti
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[1] Recante «Non conformità dell’ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici».