Legge di Bilancio 2018: le novità riguardanti il settore rifiuti

È stata pubblicata, nella serie generale n. 302 della Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, la Legge n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (c.d. “Legge di Bilancio 2018”). Il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2018, salvo alcune disposizioni di esso che lo saranno al 29 dicembre 2017. Nell’articolo alcune delle principali evidenze dell’atto riguardanti la gestione dei rifiuti.

SISTRI

In primo luogo, si segnala, a riguardo del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (“SISTRI”), la proroga al 31 dicembre 2018 della non applicabilità delle sanzioni connesse al non corretto utilizzo del Sistema e l’introduzione di un nuovo art. 194-bis al D.Lgs. n. 152 del 2006 (“TUA”), rubricato “Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI”. Si rimanda, per un approfondimento, all’articolo dedicato all’interno di Cisambiente news.

Bonifiche

Presso il Ministero dell’ambiente, viene istituito un fondo, la cui dotazione finanziaria è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 da destinare a interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane. La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (c. 536).

Il c. 245 attribuisce all’Officina Grande Riparazione ETR di Bologna la qualifica di Sito di interesse nazionale (SIN) ai fini della bonifica, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto.

Altre specifiche misure riguardano il sostegno agli investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, alle infrastrutture della rete idrica e alle bonifiche.

Tale sostegno viene attivato attraverso il rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese già istituito dalla legge di bilancio per il 2017, per:

  • 800 milioni di euro per l’anno 2018;
  • 615 milioni di euro per l’anno 2019;
  • 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
  • 480 milioni di euro per l’anno 2024;
  • 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 (commi 1072-1075).

TARI

Il c. 38 prevede una proroga, per il 2018, in materia di commisurazione della tariffa sui rifiuti.

Nello specifico, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune stesso moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Si rimanda, per un approfondimento, all’articolo dedicato all’interno di Cisambiente news.

Riciclo delle plastiche miste e degli scarti

Il c. 96 riconosce, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate, a favore di tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

La disposizione è volta ad incrementare il riciclo delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico.

Creazione dell’ARERA

Con i commi 528-530 vengono attribuiti all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che assume la denominazione di “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA), funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti.

Infatti, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti e garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, all’Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente – ARERA, viene attribuita una serie di funzioni di regolazione e controllo.

In particolare, tra i compiti conferiti all’ARERA rientrano:

  • la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;
  • la fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
  • la formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati.

Peraltro, al fine di assicurare i compiti di regolazione in materia di gestione dei rifiuti viene previsto un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell’articolo 2, c. 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, c. 68-bis, della legge 3 dicembre 2005, n. 266.

Tributo speciale per il conferimento in discarica e invio ad incenerimento

Il c. 531 incide sulla L. n. 549 del 28 dicembre 1995 (recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), prevedendo talune modifiche.

In particolare, per quanto attiene il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, la disposizione in esame stabilisce che una quota parte del gettito è destinata ai Comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai Comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell’impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo oltre che di monitoraggio ambientale e gestione integrata dei rifiuti urbani.

Inoltre, ad oggi la restante quota del gettito derivante dall’applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo regionale, destinato a:

  1. favorire la minore produzione di rifiuti;
  2. le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche;
  3. realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

Peraltro, attraverso la novella è stabilito che con legge regionale vengano definite altresì le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni sopracitati, sulla base dei seguenti criteri generali:

  • caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
  • superficie dei comuni interessati;
  • popolazione residente nell’area interessata e sistema di viabilità asservita.

Produzione e commercializzazione dei Cotton fioc

I commi 543-548 dettano disposizioni finalizzate alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie, c.d. cotton fioc, in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche.

Viene per questa ragione destinata una quota del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, la cui dotazione relativa al 2018 viene incrementata di 250.000 euro.

Vengono inoltre introdotti divieti di commercializzazione – con decorrenze differenziate – per i suddetti prodotti, nonché sanzioni da applicare ai trasgressori del divieto relativo ai cosmetici.

Il c. 543 prevede, inoltre, che le risorse del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio (istituito dall’art. 2, c. 323, della L. 244/2007), venga destinato anche alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente non contenenti microplastiche.

Peraltro, il c. 544, per le finalità di promozione indicate dal c. precedente, incrementa di 250.000 euro, per l’anno 2018, la dotazione del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti sopra citato.

I commi 545 e 546 introducono il divieto di produzione e commercializzazione sul territorio nazionale bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432 (c. 545). Tale divieto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 e, comunque, previa notifica alla Commissione europea (ai sensi della direttiva 2015/1535/UE). La norma prescrive inoltre che è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi. E’ fatto altresì divieto di commercializzazione di prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche. Tale divieto si applica dal 1° gennaio 2020 (c. 546).

Il c. 548 prevede che il trasgressore del divieto commercializzazione di prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

Recupero dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione (CER 17 09 04)

Il c. 763 stabilisce che, al fine di consentire l’effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione identificati dal codice CER170904 e rimossi, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2012, l’avvio ad operazioni di recupero autorizzate deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all’Allegato D alla Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania: prorogata fino al 2018.

Vien poi prevista la proroga al 31 dicembre 2018 dell’Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (c. 1120, lettera e).

 

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