Sul finire di Marzo, il Ministero dell’Ambiente ha emanato una Circolare Circolare ministeriale recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni.” che concede alle Regioni, mediante lo strumento dell’ordinanza contingibile, deroghe alla normativa primaria in tema di deposito temporaneo, discariche, centri di raccolta e attività di incenerimento.
Gli obiettivi perseguiti dal Ministero dell’Ambiente (MATTM)
Nel fare questo, il MATTM ha perseguito dichiaratamente due obiettivi:
- necessità di intervenire al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti, dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale;
- adottare, allo stesso tempo, misure supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
La Circolare, riportata in allegato alla presente, fa seguito alla prot. n. 8293 emanata da ISS lo scorso 12 marzo 2020, e alle “Prime considerazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid19” rilasciata da ISPRA anche sulla base delle indicazioni fornite dalla nostra Associazione e recepite nel documento.
I temi affrontati nella Circolare
Con la Circolare viene offerta alle Regioni la possibilità di disciplinare diversamente gli aspetti regolati, originando diverse forme di gestione per le diverse Regioni dove questi vengono. In particolare gli Enti possono, in tema di:
- stoccaggio, ampliare le capacità di stoccaggio dei rifiuti, relativamente alla gestione degli stessi;
- deposito temporaneo, anche raddoppiare i tempi di tale attività;
- centri di raccolta, consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella prevista;
- incenerimento, consentire di raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione.
In dettaglio
Nel dettaglio queste sono le tematiche / deroghe / destinatari della Circolare emanata dal MATTM.
Attività | Deroga | Destinatario | Cosa avviene |
Stoccaggio | possibilità di ampliare le capacità di stoccaggio dei rifiuti, relativamente alla gestione degli stessi, mediante l’impianti che hanno ricevuto autorizzazione ordinaria ex art. 208 e l’AIA (ex titolo III bis parte II del TUA), con riferimento alle operazioni di deposito preliminare prima della discarica (D15) e messa in riserva (R13), ovvero lo stoccaggio prima delle attività di recupero; tale possibilità è estesa anche alle operazioni semplificate (autorizzate ex art. 214 e 216) | Tutte le imprese | Si allenta la pressione sull’Azienda, che può ospitare per un tempo maggiore il rifiuto in attesa del destino finale |
Deposito temporaneo | le Regioni posso anche raddoppiare i tempi del DT; al massimo può durare, come limite temporale massimo 18 mesi | Tutte le imprese | Si allenta la pressione sull’Azienda, che produce il rifiuto, che può ospitare per un tempo maggiore il rifiuto in attesa del destino finale |
Deposito temporaneo presso i centri di raccolta | potrebbero consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, | Enti locali | Si allenta la pressione sull’ente locale, che può ospitare il rifiuto nei CdR per un tempo maggiore |
Incenerimento | consentono di raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione per garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nonché per consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena e per garantire la possibilità di destinare a incenerimento i fanghi di depurazione identificati con il codice 190805 dell’elenco europeo dei rifiuti | Inceneritori | Gli inceneritori e per le aziende che gestiscono rifiuti infettivi possono gestire maggiori quantitativi di rifiuti sanitari infettivi, ed in particolare provenienti da abitazioni con pazienti contagiati da COVID-19/ produttori, di fatto, di rifiuto pericoloso, per cui viene consentito, con la deroga, il raggiungimento della capacità termica massima |
Discarica | modifica temporanea dell’autorizzazione per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi richiesta da parte del gestore dell’impianto di discarica | Discariche per non pericolosi | Si consente ai gestori della tipologia di impianto considerata, di ospitare maggiori quantitativi di rifiuto “non pericoloso” |
conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto. Ciò può avvenire a determinate condizioni:
a) inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale; b) confinamento dei rifiuti de quibus in zone definite della discarica; c) copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione
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Discariche per pericolosi | Si, per le aziende che inceneriscono rifiuti sanitari infettivi HP9 provenienti dalle abitazioni che vengono conferiti nell’indifferenziato nonostante la natura. Superando le note ISS e ISPRA viene ora chiarito che occorre una preliminare sterilizzazione dei rifiuti, a determinate condizioni: a) inserimento in big bags; b) confinamento dei rifiuti de quibus in zone definite dalla discarica; c) copertura giornaliera secondo talune modalità |