Lo scorso 6 Marzo 2017 è stato trasmesso alla Camera uno schema di Decreto Legislativo, correttivo del c.d. “Codice degli Appalti” (D. Lgs. n. 50/2016). Con esso si prospettano novità riguardanti l’applicazione dei Criteri ambientali minimi all’interno dei bandi di gara predisposti dalle Stazioni Appaltanti per l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana (“SIU”).
Cosa sono i Criteri Ambientali Minimi (“CAM”)
Con il “Piano d’Azione Nazionale” il Ministero dell’Ambiente ha prescritto l’individuazione di un insieme di criteri ambientali “minimi” per gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, relativi a diverse “categorie merceologiche”1.
Mediante il nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016), gli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione (“GPP”) sono divenuti obbligatori (v. art. 34): il Legislatore prevede, con l’adozione dei “Criteri Ambientali Minimi” o “CAM” contenuti nei documenti approvati, o che verranno approvati in seguito, con Decreto Ministeriale, per ogni categoria di prodotto o servizio, tra cui rientra anche la “gestione dei rifiuti”.
In particolare l’obbligo per le stazioni appaltanti consiste nel contemplare, all’interno dei bandi di gara predisposti, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei documenti di CAM.
Al comma 2 lo stesso articolo viene precisato che tali criteri debbano essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando seguito alla raccomandazione, già contenuta nella premessa dei CAM stessi, di inserire nei bandi di gara anche i criteri premianti ivi contenuti (vedi box sottostante).
Art. 34: Criteri di sostenibilità energetica e ambientale.
1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto all’ articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6.
Quali sono i CAM applicati alla gestione dei rifiuti
In merito al settore della gestione dei rifiuti, con DM del 13 Febbraio 2014, il MATTM dispose un insieme di criteri ambientali minimi, articolati nelle categorie mostrate in figura ed applicabili alla procedura di affidamento del servizio di igiene urbana (art. 1), disciplinando, in particolare, i requisiti minimi della fase di raccolta, “alla luce di una grave emergenza nazionale, che si esprime sia sotto forma di sanzioni da parte dell’Unione europea, sia per un preoccupante sviluppo di attività illegali e costituisce una grave minaccia all’economia del territorio ed alla salute delle popolazioni”.
Nell’atto si prescriveva che i Comuni, tra le altre cose:
- dovessero applicare i CAM nella predisposizione dei bandi di gara;
- comunicare all’Osservatorio dei contratti pubblici, nel rispetto delle modalità indicate nelle apposite schede di rilevamento predisposte dal citato Osservatorio, i dati riguardanti i propri acquisti relativi all’applicazione dei criteri ambientali minimi adottati (art. 2).
Infine il Ministero specificava che i CAM dovessero essere aggiornati alla luce dell’evoluzione tecnologica, del mercato e delle indicazioni della Commissione europea (art. 3).
Lo schema di Decreto Legislativo correttivo del c.d. “Codice degli Appalti”
In tal senso la proposta di modifica del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/16), presenta importanti conseguenze anche per le Aziende che intendono partecipare alle gare per l’affidamento del servizio di igiene urbana.
Infatti lo schema di Decreto Legislativo, correttivo del suddetto codice e trasmesso alla Camera il 6 Marzo 2017, se approvato, prevede che debbano essere applicate le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM per l’intero valore delle forniture, dei servizi e dei lavori oggetti dei suddetti criteri, indipendentemente dal superamento o meno della c.d. “soglia comunitaria”, comprendendo anche gli affidamenti “in house”.