Novità in tema di dichiarazione F-gas per l’anno 2017

Il prossimo 31 maggio dovrà essere compilata la dichiarazione annuale “F-Gas” per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra: a tal proposito è stato attivato il sistema on-line per la trasmissione della dichiarazione 2017, per dati relativi alla precedente annualità.

Le caratteristiche della dichiarazione F-gas 2017

I soggetti obbligati alla Dichiarazione sono costituiti dagli operatori di tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, così come previsto dall’art. 16, comma 1 del DPR 43/2012, recante l’attuazione del Regolamento CE 842/2006.

Si sottolinea in particolare che, come riportato dal sito dedicato dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), “l’entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n.517/2014″ – che a partire dal 1 gennaio 2015 ha abrogato il Regolamento CE n. 842/2006 –  “non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti”.

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso la consueta piattaforma istituita presso la pagina web dell’ISPRA dedicata, da cui è possibile consultare anche le istruzioni per la compilazione. Cliccare qui, per consultare la pagina.

Definizione di Operatore. In base al Regolamento CE n. 517/2014 all’art. 2, co. 8,  definisce  “operatore” una persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal regolamento stesso. Il Regolamento consente ad uno Stato membro, in circostanze specifiche e ben definite, di considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell’operatore.

L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

  • libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso quello finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Il D.P.R. 43/2012 all’art 2, c. 2, stabilisce che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, rimandiamo alle pagine web del Ministero dell’Ambiente dedicate all’attuazione in Italia del nuovo Regolamento F-Gas e alla relativa Dichiarazione, cliccare sui seguenti collegamenti ipertestuali:

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