Ulteriore passaggio verso il primo programma nazionale di gestione dei rifiuti. E’ partita la valutazione ambientale strategica, per ottenere il permesso ambientale per poterlo realizzare entro i termini previsti dal Testo Unico Ambientale (TUA, D.Lgs. n. 152/2006).
Le principali caratteristiche del PNGR
Il Piano Nazionale Gestione dei Rifiuti (PNGR) nasce dal recepimento del Circular Economy Package, avvenuto con il D.Lgs. n. 116/2020, il quale, introducendo un nuovo articolo all’interno del TUA, il 198-bis, individua i tratti somatici del nuovo programma
Innanzitutto, il soggetto incaricato della sua predisposizione è il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), con il supporto di ISPRA e deve essere sottoposto a screening VAS (verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica), per poi essere definitivamente autorizzato.
Deve essere approvato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Che cos’è
E’ una procedura autorizzativa ambientale che ha per oggetto piani e programmi e comprende uno screening e l’elaborazione di taluni documenti atti a facilitare la comprensione degli impatti ambientali significativi collegati alla sua realizzazione (quale il “rapporto ambientale”).
La procedura amministrativa
Essa viene avviata dall’autorità procedente[1] contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:
- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità[2];
- l’elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l’informazione sulla decisione;
- il monitoraggio.
Contenuto
Il PNGR fissa:
- i macro-obiettivi;
- i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti.
Il contenuto
Esso andrà a contenere:
- i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità, e fonte;
- la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione;
- l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi stessi;
- l’indicazione dei criteri generali per l’individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità, anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera f);
- lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell’Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l’individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi;
- l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale;
- l’individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l’economia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo;
- la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare;
- il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, definito d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell’istruttoria presentata da ciascuna Regione e Provincia autonoma.
- l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
- la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze.
Termine per l’approvazione
In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti deve essere approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 116, avvenuta con la pubblicazione in GURI il 26 settembre 2020.
Aggiornamento
Il MITE aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.
[1] Si tratta della pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del TUA, ovvero del caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma. Differisce dall’Autorità competente, da intendere come la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi.
[2] Limitatamente ai piani e ai programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3 bis del TUA, ovvero quelli che producono impatti significativi sull’ambiente, come nel caso del Programma in esame.