Pubblicato il Regolamento di Esecuzione (ue) 2020/2151 della Commissione al via disposizioni comunitarie sulle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso. Esso entrerà in vigore a partire dal 7 gennaio 2021 e si applicherà a decorrere dal 3 luglio 2021.
Il provvedimento
Pubblicato in GUCE il Regolamento di Esecuzione (ue) 2020/2151 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente.
Le premesse all’atto: la Direttiva 2019/904
Il Regolamento si inserisce nella strategia comunitaria per la riduzione della plastica, e muove i suoi passi proprio dalla Direttiva sopra citata, contenente le prescrizioni di natura primaria sulla marcatura di determinati prodotti di plastica monouso ritenuti come smaltiti in modo inadeguato.
Nell’atto viene chiarito, appunto, che obiettivo della marcatura consiste nell’informare i consumatori su vari aspetti inerenti il materiale in esame, con riferimento a:
- presenza di plastica nei prodotti;
- metodi di smaltimento dei rifiuti da evitare per i prodotti in questione;
- impatto ambientale derivante dalla dispersione dei rifiuti o da altri metodi inappropriati di smaltimento dei rifiuti dei prodotti.
La definizione delle specifiche: i lavori preparatori
In virtù delle prescrizioni contenute nell’Atto, la Commissione UE, al fine di giungere ad un risultato ottimale, ha delineato il quadro delle marcature esistenti individuate mediante una indagine online presso i portatori di interessi e una panoramica del mercato, al fine di comprendere il meccanismo di valutazione e i requisiti delle marcature e il loro impatto.
Inoltre, ha consultato gruppi rappresentativi di consumatori e ha effettuato una prova sul campo per accertarsi che le marcature siano efficaci e facilmente comprensibili e non contengano informazioni fuorvianti.
Le specifiche attengono, a riguardo della marcatura:
- l’ubicazione;
- le dimensioni;
- il progetto grafico.
Secondo il Legislatore comunitario, tali aspetti dovrebbero tenere conto dei diversi gruppi di prodotti contemplati, e la marcatura offrire la garanzia che ciascun elemento della marcatura sia pienamente visibile.
A tal fine occorre specificare il formato, i colori, la risoluzione minima e le dimensioni dei caratteri da utilizzare.
Perimetro oggettivo
Nel dettaglio, le specifiche di marcatura armonizzate contenute nel Regolamento riguardano:
- assorbenti igienici, tamponi e applicatori di tamponi (Allegato I);
- salviette umidificate, ossia le salviette pre-umidificate per l’igiene personale e per uso domestico (Allegato II);
- prodotti del tabacco con filtro e i filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con i prodotti del tabacco (Allegato III);
- tazze per bevande (Allegato IV).
Ulteriori informazioni
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