E’ stata presentata lo scorso 18 maggio 2017, la proposta di legge recante “incentivi per favorire la diffusione dei prodotti derivanti da materiale post-consumo a base plastica (plasmix e scarti non pericolosi dei processi di selezione e di recupero), nonché disposizioni concernenti la realizzazione dei veicoli”. Breve quadro dell’attività di recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica in Italia e contenuto della proposta.
Il recupero degli imballaggi in plastica: attuale stato dell’arte.
Il mercato del recupero come materia dei rifiuti di imballaggio in plastica manifesta segnali contrastanti. Al fine di valutare correttamente la sua evoluzione occorre individuare e valutare come esso si sta evolvendo.
a) gli aspetti positivi.
Tra i gli aspetti positivi da considerare si può includere, senza dubbio, l’aumento dei quantitativi di raccolta differenziata di tale materiale imballaggi.
Inoltre, nonostante l’aumento dell’immesso al consumo (+2,3%), la performance di riciclo, secondo i dati dell’ultimo rapporto COREPLA, rimane, nella scorsa annualità, pressoché uguale al 2015 (41%), con una raccolta sempre più ricca di materiale difficilmente riciclabile.
b) gli aspetti negativi
Al contrario, alcuni elementi mostrano che i dati potrebbero ulteriormente essere migliorabili.
In particolare:
- rimane insoluto il problema dell’immissione sul mercato di imballaggi difficilissimi o impossibili da riciclare;
- gli impianti per il riciclo dei materiali in plastica non sono adeguatamente collocati geograficamente sul territorio nazionale;
- In tempi recenti si segnala la decisione della Cina, comunicata al WTO, di escludere, fra i materiali raccolti in maniera differenziata, quelli di pessima qualità.
Ultimo, ma non ultimo, il Legislatore non è intervenuto per fissare un quadro operativo chiaro e coerente incentivando raccolta differenziata e termovalorizzazione, e pregiudicando il riciclo.
In tale contesto si inserisce la proposta di legge recante “incentivi per favorire la diffusione dei prodotti derivanti da materiale post-consumo a base plastica (plasmix e scarti non pericolosi dei processi di selezione e di recupero), nonché disposizioni concernenti la realizzazione dei veicoli”.
Con essa, i firmatari si pongonol’obiettivo di rafforzare l’economia circolare, stimolando il riciclo e valorizzando i materiali di scarto non pericolosi a base plastica dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, destinati altrimenti a essere smaltiti in discarica o bruciati negli inceneritori e nei forni industriali.
In particolare la proposta evidenzia come tra gli imballaggi raccolti in modo differenziato nel nostro Paese, ve ne sono molti che trovano un’immediata possibilità di riciclo e di mercato (vedi bottiglie e barattoli in vetro, prodotti in carta e cartone, bottiglie in polietilene tereftalato (PET), i flaconi in polietilene ad alta densità (HDPE), le lattine in alluminio, i contenitori di banda stagnata, ecc… ).
Al contrario ve ne sono altri per il quali notevoli sono difficoltà di recupero come materia, e per i quali la collettività, in relazione all’attuale assetto normativo, i cittadini sostengono importanti costi che, senza adeguate politiche di impulso, (pur essendo tecnicamente riciclabili e riciclate da alcune aziende del settore che hanno contribuito alla stesura di questa proposta di legge) e, più spesso, sono destinate al recupero energetico tramite incenerimento o smaltimento in discarica.
Tra queste frazioni, vi sono gli imballaggi in plastiche miste, il cosiddetto plasmix, che è l’insieme di imballaggi post-consumo di plastiche eterogenee che può essere impiegato per produrre granuli da riciclo a base poleolefinica (ovvero tutti gli imballaggi in plastiche che non sono né bottiglie né flaconi). Tale granulo ha caratteristiche tecniche paragonabili ai polimeri vergini; può essere masterizzato (ossia colorato) e compaundato (ovvero miscelato ad altri elementi), ed è adatto per lo stampaggio ad iniezione di manufatti.
La proposta di legge sul plasmix
Il contenuto
Innanzitutto i rifiuti oggetto della proposta di normazione sono costituiti dai seguenti codici CER:
- 030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone;
- 150102 imballaggi di plastica;
- 150105 imballaggi in materiali composti;
- 191204 plastica e gomma;
- 191210 rifiuti combustibili;
- 191212 altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti;
- 160119 plastica.
Con l’art. 3 (“Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e arredi derivanti dal plasmix e scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani”), viene proposto, per i suddetti codici, che tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano i prodotti derivanti dai suddetti materiali, venga riconosciuto, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti acquisti. In particolare il credito d’imposta verrà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno.
Invece, con l’art. 4 (“disposizioni concernenti l’obbligo della certificazione plastica seconda vita e del protocollo europeo EuCertPlast”), si ipotizza che, in merito all’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscano elemento obbligatorio il possesso della certificazione plastica seconda vita emessa dall’Istituto per la promozione delle plastiche da riciclo (IPPR) e la conformità al protocollo europeo Eu CertPlast.
Inoltre (art. 5, “pianificazione di interventi di riqualificazione in aree pubbliche”), con l’obiettivo di migliorare e di incrementare il riciclaggio delle materie plastiche e il recupero degli scarti non pericolosi , dovrà essere creato, nello stato di previsione del MATTM, un fondo, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali di cui sopra, ed i soggetti beneficiari del medesimo dovranno essere enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette (ex L. n. 394, del 6 dicembre 1994).
Sono anche previste agevolazioni per le imprese energivore (art. 6), ed in particolare per quelle che operano la selezione ed il riciclo degli imballaggi in plastica, le cui attività rientrano tra i codici ATECO 38 (ovvero si applicano le disposizioni dell’articolo 39 del DL n. 83 del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134), alle imprese che recuperano i materiali di cui all’articolo 2 e agli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso (VFU) che effettuano l’operazione di frantumazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Infine, qualora approvata, entro un anno dalla data di entrata in vigore della proposta, i costruttori di auto dovranno realizzare tutti i veicoli con almeno il 30 per cento delle plastiche riciclate provenienti dal trattamento di VFU, mentre dal 1° gennaio 2025 dovranno realizzare l’aliquota salirà al 50%.