Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate F-gas: rese note dal MITE le modalità di cancellazione

ll Ministero dell’Ambiente ha provveduto a pubblicare l’avviso di cancellazione in Gazzetta Ufficiale rendendo disponibili, sul sito www.fgas.it e sul sito www.minambiente.it. Vediamo insieme i dettagli dell’attività svolta dal Ministero.

I riferimenti normativi

L’articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018 prevede che le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del citato decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

Che cosa ha fatto il MITE?

Al fine di dare seguito a quanto previsto dall’articolo 21, il Ministero dell’Ambiente ha provveduto a pubblicare l’avviso di cancellazione in Gazzetta Ufficiale rendendo disponibili, sul sito www.fgas.it e sul sito www.minambiente.it – Sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi delle persone fisiche e delle imprese oggetto di cancellazione. In considerazione dell’alto numero dei destinatari del procedimento, gli oneri di pubblicità e avviso sono assolti, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge n. 241 del 1990, mediante pubblicazione dell’avviso sui siti sopra riportati.

Trascorso il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso, si provvederà alla cancellazione dal Registro telematico nazionale delle persone fisiche e delle imprese iscritte in data antecedente al 24 gennaio 2019 e non in possesso di alcun certificato o attestato, previa verifica che gli stessi, nel frattempo, non abbiano conseguito la certificazione o l’attestazione.

La cancellazione dal Registro telematico sarà irreversibile e qualora la persona fisica o l’impresa intenderà svolgere, nei mesi a venire, attività per cui è richiesto l’obbligo di iscrizione al Registro, dovrà avviare di nuovo l’iter di iscrizione, ai sensi degli articoli 7, comma 3, 8, comma 3 e 9, comma 2 del D.P.R. n. 146/2018.

Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni e per consultare gi elenchi, visitare il sito www.fgas.it.

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