Il 16 Marzo 2018 il Ministero dell’Ambiente ha comunicato la trasmissione al consiglio di Stato dello schema di Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuti per i pannolini ed i pannoloni.
Cosa sono i criteri “end of waste” (“EoW”)
Un rifiuto cessa di essere tale, secondo la normativa vigente, quando viene esposto ad un operazione di recupero, svolta a particolari condizioni. Così facendo, colui il quale effettua tale attività vede restituito un “materiale” che può essere immesso nuovamente nel ciclo produttivo e perdere la sua qualifica originaria, trasformandosi da rifiuto a risorsa.
Tale facoltà, posta a favore del recuperatore, venne introdotta con la Direttiva “Quadro” sui rifiuti, la 2008/98/CE, con la quale si introduce il concetto di End of Waste, recepita nell’ordinamento interno con il D. Lgs. n. 205/2010
In particolare secondo l’art. 184-ter del TUA (“Cessazione della qualifica di rifiuto”), un rifiuto cessa di essere tale, quando e’ stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
- la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Il Legislatore precisa che l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni, ed i suddetti criteri vengono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente[1].
Un rifiuto che cessa di essere a seguito di cessazione della qualità di rifiuti deve essere computato ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio fissati dalla normativa vigente sul punto, e la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Nelle more dell’adozione dei suddetti decreti, continuano ad applicarsi le disposizioni indicate dal Ministero dell’Ambiente ai propri DM 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del DL 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.
I criteri eow per i prodotti assorbenti.
Il Ministero dell’Ambiente individua, con lo stabilimento dei criteri EoW per i Pannolini, di “un altro passo della transizione del sistema Paese verso l’economia circolare.
Dal trattamento dei PAP si producono tre materiali[2]:
- miscela di plastica a base di poliolefine,
- polimero superassorbente (SAP)
- cellulosa per i quali esistono scopi specifici di utilizzo.
Tali materiali risultano comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio.
Le valutazioni degli impatti su ambiente e salute umana sono state condotte da ISPRA e l’ISS che hanno dato un indispensabile contributo alla definizione dei citati criteri.
La cessazione della qualifica di rifiuto – End of Waste (EoW) – costituisce un tassello indispensabile per la valorizzazione dei materiali e può dare un forte contributo allo sviluppo e consolidamento delle filiere del riciclo.
Si tratta, quindi, di una misura concreta per realizzare, come deciso da tutti gli stati dell’UE, una società del riciclo e del recupero, che diventa reale nel momento in cui i materiali, risultato di un riciclaggio o recupero di alta qualità, possono nuovamente essere introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime.
I successivi passi prevedono la notifica dello schema di regolamento alla Commissione Europea. Decorso il periodo di stand-still il regolamento potrà essere adottato.
[1] I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
[2] Fonte: Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.